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lunedì 23 febbraio 2015

le cinque domande che devi fare al tuo agente immobiliare quando visiti una casa che vorresti acquistare...

quando vogliamo acquistare un appartamento, l'esperienza di un agente immobiliare può essere il nostro migliore alleato e fare la differenza tra un investimento SICURO e uno disastroso. al momento cruciale della visita è fondamentale soffermarsi su ogni aspetto della casa, ma è altrettanto importante fare all'intermediario cinque essenziali domande
1) cosa le piace di più della casa? ogni settimana i professionisti immobiliari vedono decine di case e quest'esperienza ha permesso loro di sviluppare un occhio clinico per identificare rapidamente i punti a favore o in contro
2) c'è qualcosa che la preoccupa? questa domanda è ancora più importante della precedente. un agente immobiliare è in grado di valutare se la casa si adatta o meno alle esigenze del potenziale compratore, se il costo di mantenimento in futuro potrà essere eccessivamente alto o se il riscaldamento costerà una vera e propria fortuna
3) il prezzo si aggiusta a quello di mercato? i professionisti conoscono il prezzo degli immobili di una certa zona e quindi sanno perfettamente se il valore dell'appartamento in esame è consono a quello di mercato o se si tratta di un vero è proprio "affare"
4) da quanto tempo è in vendita la casa? una delle massime del mondo immobiliare è "se una proprietà è da troppo tempo sul mercato si deprezza". cerca di scoprire da quanto tempo la casa che ti interessa è sul mercato, se è appena stata messa in vendita o si tratta di un "invendibile" che ha il cartello "vendesi" da tempo immemorabile. in questo caso potresti spuntare un prezzo più vantaggioso in fase di trattativa
5) quanto costerà la ristrutturazione? molto spesso ci si accorge dei difetti di una casa che necessitano di un lavoro di ristrutturazione solo dopo aver concluso il contratto. è quindi fondamentale assicurarsi prima di concludere quali siano gli eventuali lavori di ristrutturazione e quale potrebbe essere la spesa da affrontare

venerdì 13 febbraio 2015

requisiti per usufruire delle agevolazioni prima casa...

chi acquista una casa da adibire ad abitazione principale può usufruire di agevolazioni, sempre e quando, rispetti alcuni requisiti. vediamo quali
dall'entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo del 21 novembre 2014, n175) si può usufruire di agevolazioni catastali quando l'abitazione non è di categoria catastale a1 (abitazioni di tipo signorile), a8 (abitazioni in ville) o a9 ( castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico)
ubicazione dell'immobile
per poter godere delle agevolazioni l'immobile deve essere ubicato
- nel territorio del comune in cui l'aquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza. la dichiarazione di voler stabilire nel comune suddetto la residenza deve avvenire nell'atto di acquisto. il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l'interssato rende al comune la dichiarazione di trasferimento
  • nel terrtorio del comune dove l'acquirente svolge la propria attività (anche quella svolta senza renumerazione)
  • se il proprietario si trasferisce all'estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l'attivià il soggetto da cui dipende
  • se l'acquirente è un cittadino italiano emigrato all'estero, nell'intero territorio nazionale purché l'immobile sia acquistato come  "prima casa" sul territorio italiano. la certificazione di residenza all'estero può essere certificata tramite l'iscrizione all'aire o da autocertificazione resa nell'atto di acquisto
agevolazioni prima casa forze dell'ordine
per il personale delle forze armate e delle forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa
dichiarazione per usufruire delle agevolazioni prima casa
per richiedere i benefici fisclai, inoltre, nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare
  • di non essere proprietario, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato
  • di non essere titolare su tutto il territorio nazionale- neppure per quote o in comunione legale- di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa
se nell'atto di compravendita, si è omesso tale dichiarazione, si può rimediare attraverso uno specifico atto integrativo, redatto secondo le formule giuridiche del precedente, in cui dichiara la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali
agevolazioni prima casa pertinenze    
i benefici per l'acquisto della prima casa, spettano anche nel caso di acquisto di pertinenze  (classificate o classificabili nelle categorie c/2, c/6 e c/7) dell'abitazione principale, anche nel caso in cui siano acquistate con atto separato
le agevolazioni sono fruibili limitatamente a una pertinenza per categoria catastale e devono essere destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell'abitazione principale

venerdì 6 febbraio 2015

atti di trasferimento immobiliare, cosa prevede il protocollo d'intesa tra ingegneri e notai

è stato firmato il protocollo d'intesa in materia di trasferimenti immobiliari tra il consiglio nazionale del notariato e il consiglio nazionale degli ingegneri. l'accordo prevede la redazione di una perizia tecnica dalla quale risulti l'esatta descrizione degli immobili, la conformità catastale allo stato di fatto e l'esame edilizio e urbanistico degli stessi
l'obiettivo dell'accordo firmato tra i due consigli nazionali è quello di rendere più sicuri i trasferimenti immobiliari anche sotto il profilo della regolarità urbanistica, edilizia e dell'agibilità, e al tempo stesso evitare possibili conteziosi
i contenuti della perizia
il protocollo prevede anche i contenuti minimi della perizia- che deve essere redatta da un ingegnere libero professionistà- e deve contenere l'indicazione degli accertamenti svolti e la descrizione dell'immobile oggetto del trasferimento, con tutti i dettagli utili quali l'ubicazione, la modalità di accesso dalla pubblica viabilità, la destinazione d'uso e le caratteristiche per i fabbricati nonché la destinazione urbanistica, la conformazione, la morfologia e l'estensione reale per i terreni
le indicazioni circa i contenuti minimi della perizia potranno essere integrati dagli ingegneri in relazione alle specifiche esigenze del caso concreto, e comunque, sempre in base alle ricerche del notaio
il notariato ha espresso la volontà di divulgare questo protocollo alle categorie aderenti alla rete delle professioni tecniche, un'organizzazione che raggruppa circa 600mila professionisti italiani tra ingegneri, architetti, chimici, periti agrari, agronomi, periti industriali, geometri e geologi, per spingere verso una larga adesione
a dicembre 2014, il consiglio nazionale del notariato aveva già firmato un protocollo facoltativo con il consiglio nazionale dei geometri per rendere più sicure le compravendite

martedì 20 gennaio 2015

cinque particolari che possono rovinare l'acquisto di un appartamento perfetto

il prezzo, la qualità, la grandezza delle stanze senza dubbio sono CARATTERISTICHE che pesano molto sulla scelta di una casa. però se vogliamo essere veramente soddisfatti dobbiamo considerare altri particolari
1) una vista orribile- alzare le tapparelle e vedere una parete di mattoni ci può davvero rovinare la giornata. è importante quindi cercare un APPARTAMENTOche ci permetta godere della VISTA di un parco, una montagna, un fiume...magari anche dello skyline di una grande città
2) terribili vicini- maleducati, rumorosi, con un esercito di bambini o animali da compagnia. se l'appartamento non è sufficentamente insonorizzato, ci aspettano trent'anni di sofferenza
3) la luce insufficiente- un magnifico giorno di sole...peccato però che la luce non arrivi alle nostre finestre perché l'appartamento è orientato al nord. ci sono PERSONE che diventano di buon umore solo vedendo la luce del sole e si deprimono al buio...vogliamo correre il rischio di vivere in penombra?
4) gli odori insopportabili- uscire sul balcone e respirare l'aria contaminata di una fabbrica vicina, o cosa ancor peggiore, fare perennemente ATTENZIONEalla direzione del vento perché si sa che prima o poi l'odore della discarica arriverà alle nostre finestre
5) rumori insopportabili- l'appartamento gode di una vista stupenda, i vicini sono incantevoli, è ben illuminato e si aspira l'odore di un CAMPO di rosmarini vicino..peccato però che ogni cinque minuti un aereo passa sopra le nostre teste per via di un aereoporto vicino

giovedì 15 gennaio 2015

agevolazioni fiscali prima casa, l'agenzia delle entrate aggiorna la guida "acquisto e vendita"

l'agenzia delle entrate ha aggiornato la guida "fisco e casa: acquisto e vendita", con le novità introdotte dal decreto sulle semplificazioni fiscali. gli aggiornamenti riguardano soprattutto i requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali prima casa e i casi in cui si perdono tali benefici fiscali. ma contiene anche informazioni sulleagevolazioni per chi acquista una casa da destinare alla locazione e sulle imposte sulla compravendita introdotte da gennaio 2014
agevolazioni prima casa 2015
i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni prima casa sono i seguenti
- l'abitazione non deve essere di categoria catastale a1( abitazioni di tipo signorile), a8 (abitazioni in ville) o a9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico)
- l'immobile deve essere ubicato
  • nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è situato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto. ai fini della corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato rende al comune la dichiarazione di trasferimento;
  • se diverso, nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, intendendo per tale anche quella svolta senza remunerazione, come per esempio le attività di studio, di volontariato e sportive (circolare 2 marzo 1994, n. 1);
  • se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende;
  • se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano. la condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’aire o può essere autocertificata dall’interessato mediante autocertificazione resa nell’atto di acquisto (ai sensi dell’articolo 46 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445).
  • per il personale delle forze armate e delle forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
per richiedere i benefici fiscali, inoltre, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare:
  • di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
  • di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
  • se, per errore, nell’atto di compravendita queste dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le stesse forme giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.
  • l'agevolazione spetta allo stesso modo per l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione qualora le stesse siano destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell’abitazione principale per il cui acquisto si è già beneficiato della tassazione ridotta; questo, anche quando la pertinenza è acquistata con un atto separato.
  • in ogni caso, la guida ricorda che il beneficio spetta per le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie c/2, c/6 e c/7, ed è fruibile limitatamente a una pertinenza per categoria catastale

giovedì 8 gennaio 2015

agevolazioni iva prima casa, novità dall'agenzia delle entrate

con la circolare n 31/e del 30 dicembre 2014, l'agenzia delle entrate ha introdotto importanti novità sui criteri per fruire delle agevolazioni prima casa ai fini iva. l'imposta sul valore aggiunto al 4% infatti si applica ora a tutti i trasferimenti di immobili non rientranti nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9, in conformità a quanto avviene già per l'imposta di registro
l'articolo 33 della citata circolare introduce importanti novità sui criteri per l'applicazione dell'agevolazione al 4% dell'imposta sul valore aggiunto.per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione al numero 21) della tabella a, parte ii, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972, l’aliquota iva del 4 per cento si applica – ricorrendo le ulteriori condizioni previste a tal fine (cfr. nota ii-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131) – agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:
- cat. a/1 - abitazioni di tipo signorile;
- cat. a/8 - abitazioni in ville;
- cat. a/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici
l’applicazione dell’agevolazione iva “prima casa” è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell’immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell’individuazione delle case di abitazione oggetto dell’agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili “di lusso”
stipula dell'atto di trasferimento- per poter usufruier dell'iva agevolata al 4% in sede di stipula dell'atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull'abitazione deve essere dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell'immobile nelle categorie che possono beneficiare del regime di favore  (cat. a/2 – abitazioni di tipo civile; cat. a/3 – abitazioni di tipo economico; cat. a/4 – abitazioni di tipo popolare; cat. a/5 – abitazioni di tipo ultra popolare; cat. a/6 – abitazioni di tipo rurale; cat. a/7 – abitazioni in villini; a/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi), oltre all’attestazione della sussistenza delle ulteriori condizioni prescritte per usufruire dell’agevolazione (cfr. nota ii-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)
resta inteso che l’agevolazione iva “prima casa” non trova applicazione in relazione ai trasferimenti di immobili non abitativi, quali quelli rientranti nella categoria catastale a/10 – uffici e studi privati
allineazione all' imposta di registro- l'articolo 33 della circolare allinea la nozione di prima casca rilevante ai fini dell'applicazione dell'aliquota iva del 4 per cento alla definizione prevista dalla disciplina agevolata dell'imposta di registro. anche in questo caso, infatti, si applica l'aliquota agevolata del 2% per i trasferimenti di prime case, ad eccezione delle categorie catastali a1, a8 e a9

mercoledì 7 gennaio 2015

mutui sospesi fino al 2017, la nuova moratoria prevista nella legge di stabilità 2015...

la legge di stabilità 2015 ha introdotto una moratoria fino al 2017 per i debiti bancari di piccole e medie imprese e di famiglie. la sospensione riguarderà solo una parte della rata del mutuo, quella relativa alla quota capitale e non quella che riguarda la quota interessi
il testo integrale del comma 246 della legge di stabilità 2015, pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 29 dicembre, recita quanto segue: "al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/ce della commissione, del 6 maggio 2003, il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017"
si tratta del risultato dell'emendamento proposto, in commissione bilancio della camera, da francesco cariello del movimento 5 stelle. i 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità si contano a partire dal 1° gennaio 2015, quindi le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale sono attese entro il 31 marzo 2015
queste nuove disposizioni, con buona probabilità, ricalcheranno quanto previsto dall'accordo tra abi e associazioni dei consumatori grazie al quale negli anni scorsi le famiglie hanno potuto beneficiare del congeramento dei mutui. un piano che ha consentito la sospensione dei rimborsi a quanti si trovassero in condizioni di particolare difficoltà
un pro che però ha il suo contro. le famiglie che, infatti, decideranno di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017 dovranno comunque considerare tre anni di interessi aggiuntivi, dal momento che la scadenza del mutuo slitterà di 36 mesi. come detto, infatti, ad essere sospesa sarà solo una parte della rata del mutuo, quella relativa alla quota capitale e non quella che riguarda la quota interessi