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martedì 27 ottobre 2015

Legge di stabilità, novità sulla casa...

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la tanto attesa legge di stabilità 2016. Confermando le promesse della vigilia, Renzi ha introdotto nel provvedimento importanti misure per la casa: l'abolizione delle tasse sulle prime abitazioni e la proroga del bonus ristrutturazioni
Legge di stabilità 2016 ristrutturazioni Anche per il 2016 viene rifinanziato il bonus ristrutturazioni. Le detrazioni passeranno dal 36 al 50%. Prorogato anche il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, così come l'ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica. Nel comunicato finale di Palazzo Chigi  "viene aumentata dal 36% al 50% la detrazione sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, confermando l'attuale livello di agevolazione. La detrazione viene mantenuta anche per l'acquisto dei mobili e di grandi elettrodomestici. Si conferma al 65% il cosiddetto 'ecobonus', la detrazione sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili".
Oltre a confermare le detrazioni dello scorso anno, c'è anche un'estensione degli incentivi agli ex Iacp per aumentare le prestazioni energetiche delle case popolari.
Legge di stabilità tasse sulla casa - Il nuovo provvedimento cancella la Tasi sull'abitazione principale e l'Imu sulle case di lusso e sui terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Via anche l'imposta sugli imbullonati, per un costo totale di oltre 4 miliardi. Per compensare il mancato gettito, sono garantiti trasferimenti ai sindaci. Parte del gettito verrà dall'Imu oggi pagata da capannoni e alberghi e che dall'anno prossimo verrà girata al fondo di solidarietà comunale.
In nome della "semplicità" l'anno prossimo Tasi e Imu sugli immobili diversi dall'abitazione principale continueranno a convivere e non saranno unificate.
Commentando ai microfoni di Radio 24, le misure approvate nel Consiglio dei Ministri,  Renzi ha detto che "non ci saranno aumenti di altre imposte dopo l'eliminazione dell'Imu". L'abolizione della Tasi sulla prima casa "non comporterà aumenti di altre imposte"

giovedì 10 settembre 2015

Acquisto casa dal costruttore: quali sono i rischi e come tutelarsi...

Acquistare una casa in costruzione può avere degli indubbi vantaggi - soprattutto un risparmio sul prezzo fino al 20% - ma anche dei rischi da non sottovalutare. In primis il pericolo che l'impresa fallisca e il compratore perda le somme versate in anticipo. Proprio per questa ragione è importante sapere quali sono le garanzie a disposizione del compratore e come fare per tutelarsi.
Se si ha intenzione di comprare una casa in costruzione è importante sapere che, in caso di fallimento dell'impresa edile prima della stipula dell'atto di trasferimento, solo i creditori dotati di garanzie reali sull'immobile (come ad esempio la banca che ha finanziato la costruzione concedendo un mutuo) possono far valere le proprie ragioni. Gli altri, compratori compresi, difficilmente potranno riavere indietro le somme già versate come caparra o acconto, a meno di non pagare due volte le somme già corrisposte.

Garanzie legislative per l'acquirente

L'acquirente ha però a disposizione una serie di tutele che le sono state fornite dal legislatore (dl 122 del 20 giugno 2005).
  1. obbligo garanzia fideiussoria - il costruttore è obbligato a prevdere la garanzia fideiussoria sulle somme versate in acconto dall'acquirente fino al trasferimento della proprietà. Senza la garanzia, il contratto si considera nullo. Grazie ad essa, il costruttre deve restiture all'acquirente tutte le somme riscosse.
    La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale: l'acquirente può rivolgersi subito alla banca o alla compagnia di assicurazione senza dover prima tentare di recuperare il credito presso il costruttore.
  2. Polizza decennale - il costruttore deve consegnare una polizza assicurativa di dieci anni come garanzia del risarcimento dei danni materiali derivanti da eventuale rovina dell'immobili o da gravi difetti di costruzione. La polizza ha effetto dal momento dell'ultimazione dei lavori.
  3. Contratto preliminare d'acquisto - deve contenere i dati di acquirente e venditore (dati anagrafici, partita IVA, ecc.), l’identificazione catastale dell’immobile, la descrizione  completa delle caratteristiche tecniche, eventuali convenzioni urbanistiche, vincoli o ipoteche, i tempi massimi di costruzione e consegna, il prezzo complessivo, le modalità di pagamento, eventuali Imprese appaltatrici, gli estremi della richiesta e del permesso di costruire e i dettagli della fideiussione.
  4. Diritto di prelazione-  in caso di vendita all'asta la legge garantisce all'acquirente il diritto di prelazione se la casa è adibita ad abitazione principale.
  5. Modalità di pagamento - si segue l'andamento dei lavori: il 6% del costo totale alle fondamenta, il 12% al completamento delle strutture portanti e il 13% alle pavimentazioni. Il saldo totale avverrà al momento del rogito

I Consigli dell'Associazione dei Consumatori europei

L'Associzione europea dei consumatori ha formulato una serie di consigli per chi acquista casa direttamente dal costruttore
  • Verificare l'affidabilità dell'impresa costruttrice
  • Visitare altre case costruite dalla stessa società
  • Accertarsi che il costruttore sia coperto da fideiussione bancaria e dall'assicurazione come prevede la legge.
  • Controllare che il suolo sia effettivamente edificabile e sia di proprietà del costruttore
  • Richiedere documenti e titoli abilitativi
  • Leggere con attenzione il capitolato dove devono essere indicati tipo e qualità dei materiali ed elenco delle dittà installatrici
  • Considerare le misure reali dell'immobile

lunedì 6 luglio 2015

Agevolazioni prima casa, quel che conta è la domanda di trasferimento entro i termini...

Anche se l’acquirente non ha effettivamente trasferito la propria residenza nell’immobile acquistato entro 18 mesi dalla stipula dell’atto, non si perdono le agevolazioni prima casa purché sia stata presentata al Comune la domanda di trasferimento entro i termini. A dirlo è la Commissione tributaria regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, con la sentenza 2485/67/15 depositata l’8 giugno 2015.
Questo il caso che ha portato alla sentenza. L’Agenzia delle Entrate ha notificato a una contribuente un avviso di liquidazione Iva relativo a un atto di compravendita di fabbricato. Secondo l’ufficio, l’agevolazione prima casa dell’Iva al 4% doveva essere revocata perché la contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel Comune dove era situato l’immobile entro 18 mesi dalla data di acquisto.
La contribuente ha dunque proposto ricorso in Ctp, sostenendo che la legge non richiede il materiale trasferimento nel fabbricato acquistato entro 18 mesi dall’atto, ma dispone che entro questo termine venga presentata al Comune domanda di trasferimento della residenza. La Ctp ha accolto il ricorso, affermando che la domanda di trasferimento della residenza era stata presentata nel termine, non essendo necessario per fruire dell’agevolazione il completamento della procedura amministrativa, ma il semplice avvio della stessa. L’Agenzia ha quindi proposto appello in Ctr.
La sezione staccata di Brescia della Ctr ha respinto l’appello dell’ufficio. Il collegio ha richiamato una recente ordinanza della Corte di cassazione (110/2015) che ha affermato il principio per cui, al fine dell’applicazione dei benefici prima casa, rileva la data in cui il contribuente abbia reso la dichiarazione di trasferimento nel Comune di nuova residenza; pertanto l’agevolazione spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta al momento dell’acquisto dell’immobile, non abbiano, entro i 18 mesi, ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato.
Applicando tale principio al caso in esame, i giudici hanno confermato la legittimità dell’operato della contribuente che, come risultava dagli atti, aveva presentato al Comune domanda di trasferimento nel termine imposto dalla norma. Ecco quindi il rigetto dell’appello dell’ufficio.
Si ricorda che i benefici fiscali prima casa fanno riferimento all’applicazione ridotta dell’imposta di registro, Iva e imposte ipotecaria e catastale e le condizioni per poterne godere sono le seguenti:
- l’immobile acquistato deve avere la destinazione abitativa e non deve essere di lusso;
- l’agevolazione è limitata a una sola abitazione e può goderne anche chi sia già in possesso di altra abitazione, purché precedentemente non acquistata con i benefici prima casa;
- l’acquirente deve avere la propria residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l’immobile. In alternativa, la legge 549/1995, come modificata dalla legge 388/2000, consente che l’acquirente si impegni e dichiari, al momento della stipula dell’atto, di voler trasferire tale residenza entro 18 mesi dall’acquisto, a pena di decadenza dal beneficio.

martedì 26 maggio 2015

Imu e Tasi, tutte le regole per la scadenza 2015 del 16 giugno

E' cominciato il conto alla rovescia per il pagamento della prima rata del 16 giugno dell'Imu e della Tasi. In mancanza di una local tax che unifichi le due imposte (che potrebbe arrivare nel 2016), varranno gran parte delle regole dello scorso anno. Ecco tutte le informazioni utili per la prima scadenza del 2015
  • Chi paga Imu e Tasi -  L'imposta municipale deve essere corrisposta dai proprietari di seconde case e di prime case di lusso (A/1, A/8 e A/9). Si considera abitazione principale, la casa utilizzata come dimora abiturale dal possessore e dal proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagragicamente. Oltre alla prima casa, sono esenti dal pagamento imu anche i terreni agricoli per imprenditori agricoli e coltivatori diretti e tutti i terreni che si trovano in comuni montani.
    La Tasi deve essere corrisposta per prima e seconda casa. Nel caso di casa in affitto l'imposta deve essere divisa tra proprietario e in una percentuale tra il 10 e il 30% dall'inquilino.
  • Mesi di riferimento Imu e Tasi -  Le imposte devono essere corrisposte in proporzione ai mesi di possesso nell'anno solare di riferimento e alla quota posseduta. Se ad esempio si è acquisto un immobile ad aprile 2015, le tasse si devono calcolare da aprile a dicembre dell'anno di riferimento. Deve essere considerato per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno quindici giorni
  • Base imponibille Imu e Tasi 2015 - Per quanto riguarda la base imponibile, in entrambi i casi si parte dalla rendita catastale, rivalutata dell 5% e moltiplicata per il coefficiente (che varia a seconda della tipologia immobiliare). Ci sono dei casi particolari in cui sono previste agevolazioni, ad esempio la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico
  • Calcolo Imu e Tasi - Per il calcolo dell'acconto, in caso di mancata delibera entro il 16 giugno, si applicano le aliquote relative allo scorso anno. Si deve tener conto delle opportune variazioni (rendita catastale, acquisto di un nuovo immobile). Le due rate di acconto e saldo devono essere di pari importo.
  • Aliquote Imu e Tasi - L'aliquota di base per l'Imu è il 7,6 per mille e il Comune ha facoltà di ridurla fino al 4,6 per mille o aumentarla al 10,6 per mille. Per quanto riguarda la Tasi, l'aliquota di base è dell'1 per mille, con un massimo del 2,5 per mille. Anche per quest'anno è garantita la facoltà dei Comuni di aumentare l'aliquota dello 0,8 per mille arrivando ad un massimo di 3,3 per mille e 11,4 per mille.
  • Metodo di pagamento Imu e Tasi - Imu e Tasi potranno essere versate con bollettino postale o con il modello F24. In quest'ultimo caso, sarà necessario inserire il codice tributo nella sezione "Imu e altri tributi locali"
Link Calcolo IMU

lunedì 27 aprile 2015

prestito vitalizio ipotecario in vigore dal 6 maggio, la legge in gazzetta ufficiale...

È stata pubblicata in gazzetta ufficiale e sarà in vigore a partire dal 6 maggio, la legge n 44 del 2 aprile 2015 che disciplina la nuova normativa sul prestito vitalizio ipotecario. questo strumento permetterà agli over 60 di ottenere un finanziamento garantito da un'ipoteca sulla casa senza perdere la proprietà della stessa
la nuova legge sostiutisce il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2015 con i commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12 quinquies, 12-sexies
in particolare, la legge stabilisce che " il  prestito  vitalizio  ipotecario  ha  per   oggetto   la concessione da parte di banche nonche' di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1ºsettembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di  finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi  e di spese, riservati a persone fisiche con eta' superiore  a  sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica  soluzione  puo' essere richiesto al  momento  della  morte  del  soggetto  finanziato  ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte,  la proprieta' o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano  atti  che  ne  riducano  significativamente  il  valore, inclusa la costituzione di diritti reali di  garanzia  in  favore  di terzi che vadano a gravare sull'immobile"

cos'è il prestito vitalizio ipotecario
il prestito vitalizio ipotecario è un contratto stipulato tra il proprietario di casa over 65 e una banca o una finanziaria con il quale il primo ottiene un finanziamento garantito da un'ipoteca. la somma ottenuta va dal 18 al 40% del valore dell'immobile a seconda dell'età del richiedente e delle aspettative di vita
il proprietario di casa potrà decidere di chiudere quando vuole il contratto, pagando alla banca il capitale ricevuto più gli interessi, oppure lasciare che siano gli eredi a liquidare il prestito vendendo la casa al finanziatore o rimborsando il prestito ottenuto con gli interessi maturati nel tempo


la normativa del prestito vitalizio ipotecario
in italia in realtà l'istituto del prestito ipotecario vitalizio esiste già ed è disciplinato dal dl 203 del 2005, ma fino al momento è stata poco praticabile a causa di una formulazione poco definita. la proposta di legge mira proprio a modificare il comma 13 della legge, al fine di rendere l'istituto del prestito vitalizio effettivamente praticabile. nel concreto le mofiche prevedono
  • la specificazione degli eventi che possono dar vita al rimborso integrale del debito in un'unica soluzione: morte del soggetto finanziato, trasferimento in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia, compimento di atti che ne riducano significamente il valore
  • possiblità di concordare al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi
  • agevolazioni fisclai per le operazioni di credito a medio o lungo termine, esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dall'imposta ipotecaria e catastale e dalle tasse sulle concessioni governative
  • ipoteca a garanzia dell'immobile- si prevede che il prestito vitalizio ipotecario sia garantito da ipoteca di primo grado sulla casa come per l'ipoteca bancaria, e che, se il finanziamento non viene integralmente rimborsato. dal cliente o dai suoi eredi- entro 12 mesi dagli eventi che obbligano al rimborso integrale in un'unica soluzione, la banca vende la casa a un valore pari a quello di mercato, usando il ricavato della vendita per estinguere il credito. ciò fermo restando il diritto degli eredi a ottenere l'eventuale differenza tra prezzo di vendita e debito da restituire
  • gli eredi del beneficiario hanno la possiblità di scegliere tra l'estensione del debito nei confronti della banca, la vendita dell'immobile ipotecario o l'affidamento della vendita alla banca mutuataria per rimborsare il credito

giovedì 2 aprile 2015

nuova sospensione mutui, ecco i requisiti per richiederla...

boccata di ossigeno per le famiglie in difficoltà che non riescono a pagare il prestito richiesto. arriva, infatti, una nuova moratoria sui mutui. l'abi e le associazioni dei consumatori - acu, adiconsum, adoc, cittadinanzattiva, confconsumatori, lega consumatori, movimento consumatori, movimento difesa del cittadino e unione nazionale consumatori - hanno firmato un accordo che prevede la sospensione della quota capitale per i finanziamenti alle famiglie, anche tenendo conto di quanto previsto dalla legge di stabilità
cosa prevede l'accordo - l'intesa, che è stata trasmessa al ministero dell'economia e al ministero dello sviluppo economico, prevede la sospensioneper un massimo di 12 mesi della sola quota capitale per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale che non rientrano nelle misure del fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa (fondo gasparrini)
chi può richiedere la sospensione - la sospensione dei termini può essere concessa per gravi motivi, quindi nei casi di cessazione del posto di lavoro, morte, grave infortunio o nei casi di misure di sospensione del lavoro e/o di ammortizzatori sociali anche qualora abbia ritardi di pagamenti fino a 90 giorni. la sospensione non comporta il pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo
obiettivo dell'accordo - con questa intesa i firmatari hanno voluto ampliare le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà nell'ambito del credito ai consumatori a medio e lungo periodo e hanno previsto tra i possibili beneficiari anche i soggetti che hanno subito sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro dovuta alla prolungata crisi economica
cosa succede a chi ha già beneficiato di una moratoria - l'accordo riapre i termini anche per sospendere i finanziamenti per le famiglie che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, purché la sospensione non sia stata richiesta nei 24 mesi precedenti

mercoledì 1 aprile 2015

5 indizi che vi aiuteranno a capire se un annuncio immobiliare è una truffa...

nessuno regala niente. quindi, se state cercando casa e improvvisamente trovate quella dei vostri sogni con un prezzo ben al di sotto rispetto a quello di mercato, non abbassate la guardia. probabilmente si tratta di una truffa
i tentativi di truffa nel settore immobiliare non mancano mai, così come in altri settori. i malintenzionati cercano sempre di gettare la loro esca dove pensano di trovare delle potenziali vittime e ora che tutto il mondo utilizza internet per cercare casa hanno focalizzato le loro strategie criminali proprio su questo mezzo
il modus operandi di questi truffatori che cercano di raggirare i clienti dei portali immobiliari è sempre lo stesso: il presunto proprietario dice di trovarsi all'estero e di non poter mostrare l'appartamento, poi richiede il pagamento del primo canone di locazione più uno o due mesi di deposito promettendo di inviare le chiavi (che l'inquilino non riceverà mai)
a quel punto, una volta ricevuto il denaro, interrompe ogni comunicazione e inizia a pensare alle prossime vittime. per non cadere nella rete di queste persone, ecco 5 utili consigli che aiutano a distinguere una buona offerta da una truffa
1. prezzi troppo convenienti: se siete alla ricerca di una casa in una determinata zona e trovate un annuncio che propone un affitto ben al di sotto del valore di mercato, fate attenzione. e non fidatevi se vi viene offerta una casa grande e ristrutturata a un prezzo che non viene proposto neppure per un monolocale in un quartiere poco ambito. le occasioni ci sono, i miracoli no
2. l'inserzionista chiede di essere contattato solo per posta elettronica: il telefono è lo strumento più diretto ed efficace per contattare il proprietario di un appartamento in affitto. la posta elettronica va bene, ma è meno veloce. e' raro che un proprietario non lasci il proprio recapito telefonico, tuttavia questo fatto da solo non vuol dire che l'annuncio sia per forza una truffa. bisogna solamente prestare maggiore attenzione
3. il proprietario non vuole incontrarvi di persona: le scuse possono essere molteplici, da un familiare in ospedale a un viaggio all'estero. raramente il proprietario di una casa o una persona di sua fiducia preferisce non incontrare il potenziale inquilino
4. viene chiesto denaro in anticipo: bisogna essere sospettosi quando qualcuno che non si è mai incontrato e con cui non si è mai parlato chiede di effettuare un pagamento anticipato. bisogna sempre visitare l'immobile e verificare di essere in contatto con il legittimo proprietario prima di firmare qualsiasi tipo di contratto o anticipare il denaro

5. errori ortografici o incoerenze nel linguaggio: i criminali che compiono questo tipo di truffe utilizzano i traduttori presenti sul web per scrivere il loro messaggio in lingue diverse e utilizzarlo nei portali immobiliari dei diversi paesi. bisogna sospettare quando ci si trova di fronte a un annuncio che presenta troppi errori ortografici e troppe incoerenze