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martedì 20 gennaio 2015

cinque particolari che possono rovinare l'acquisto di un appartamento perfetto

il prezzo, la qualità, la grandezza delle stanze senza dubbio sono CARATTERISTICHE che pesano molto sulla scelta di una casa. però se vogliamo essere veramente soddisfatti dobbiamo considerare altri particolari
1) una vista orribile- alzare le tapparelle e vedere una parete di mattoni ci può davvero rovinare la giornata. è importante quindi cercare un APPARTAMENTOche ci permetta godere della VISTA di un parco, una montagna, un fiume...magari anche dello skyline di una grande città
2) terribili vicini- maleducati, rumorosi, con un esercito di bambini o animali da compagnia. se l'appartamento non è sufficentamente insonorizzato, ci aspettano trent'anni di sofferenza
3) la luce insufficiente- un magnifico giorno di sole...peccato però che la luce non arrivi alle nostre finestre perché l'appartamento è orientato al nord. ci sono PERSONE che diventano di buon umore solo vedendo la luce del sole e si deprimono al buio...vogliamo correre il rischio di vivere in penombra?
4) gli odori insopportabili- uscire sul balcone e respirare l'aria contaminata di una fabbrica vicina, o cosa ancor peggiore, fare perennemente ATTENZIONEalla direzione del vento perché si sa che prima o poi l'odore della discarica arriverà alle nostre finestre
5) rumori insopportabili- l'appartamento gode di una vista stupenda, i vicini sono incantevoli, è ben illuminato e si aspira l'odore di un CAMPO di rosmarini vicino..peccato però che ogni cinque minuti un aereo passa sopra le nostre teste per via di un aereoporto vicino

giovedì 15 gennaio 2015

agevolazioni fiscali prima casa, l'agenzia delle entrate aggiorna la guida "acquisto e vendita"

l'agenzia delle entrate ha aggiornato la guida "fisco e casa: acquisto e vendita", con le novità introdotte dal decreto sulle semplificazioni fiscali. gli aggiornamenti riguardano soprattutto i requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali prima casa e i casi in cui si perdono tali benefici fiscali. ma contiene anche informazioni sulleagevolazioni per chi acquista una casa da destinare alla locazione e sulle imposte sulla compravendita introdotte da gennaio 2014
agevolazioni prima casa 2015
i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni prima casa sono i seguenti
- l'abitazione non deve essere di categoria catastale a1( abitazioni di tipo signorile), a8 (abitazioni in ville) o a9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico)
- l'immobile deve essere ubicato
  • nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è situato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto. ai fini della corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato rende al comune la dichiarazione di trasferimento;
  • se diverso, nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, intendendo per tale anche quella svolta senza remunerazione, come per esempio le attività di studio, di volontariato e sportive (circolare 2 marzo 1994, n. 1);
  • se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende;
  • se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano. la condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’aire o può essere autocertificata dall’interessato mediante autocertificazione resa nell’atto di acquisto (ai sensi dell’articolo 46 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445).
  • per il personale delle forze armate e delle forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
per richiedere i benefici fiscali, inoltre, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare:
  • di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
  • di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
  • se, per errore, nell’atto di compravendita queste dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le stesse forme giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.
  • l'agevolazione spetta allo stesso modo per l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione qualora le stesse siano destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell’abitazione principale per il cui acquisto si è già beneficiato della tassazione ridotta; questo, anche quando la pertinenza è acquistata con un atto separato.
  • in ogni caso, la guida ricorda che il beneficio spetta per le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie c/2, c/6 e c/7, ed è fruibile limitatamente a una pertinenza per categoria catastale

giovedì 8 gennaio 2015

agevolazioni iva prima casa, novità dall'agenzia delle entrate

con la circolare n 31/e del 30 dicembre 2014, l'agenzia delle entrate ha introdotto importanti novità sui criteri per fruire delle agevolazioni prima casa ai fini iva. l'imposta sul valore aggiunto al 4% infatti si applica ora a tutti i trasferimenti di immobili non rientranti nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9, in conformità a quanto avviene già per l'imposta di registro
l'articolo 33 della citata circolare introduce importanti novità sui criteri per l'applicazione dell'agevolazione al 4% dell'imposta sul valore aggiunto.per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione al numero 21) della tabella a, parte ii, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972, l’aliquota iva del 4 per cento si applica – ricorrendo le ulteriori condizioni previste a tal fine (cfr. nota ii-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131) – agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:
- cat. a/1 - abitazioni di tipo signorile;
- cat. a/8 - abitazioni in ville;
- cat. a/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici
l’applicazione dell’agevolazione iva “prima casa” è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell’immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell’individuazione delle case di abitazione oggetto dell’agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili “di lusso”
stipula dell'atto di trasferimento- per poter usufruier dell'iva agevolata al 4% in sede di stipula dell'atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull'abitazione deve essere dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell'immobile nelle categorie che possono beneficiare del regime di favore  (cat. a/2 – abitazioni di tipo civile; cat. a/3 – abitazioni di tipo economico; cat. a/4 – abitazioni di tipo popolare; cat. a/5 – abitazioni di tipo ultra popolare; cat. a/6 – abitazioni di tipo rurale; cat. a/7 – abitazioni in villini; a/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi), oltre all’attestazione della sussistenza delle ulteriori condizioni prescritte per usufruire dell’agevolazione (cfr. nota ii-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)
resta inteso che l’agevolazione iva “prima casa” non trova applicazione in relazione ai trasferimenti di immobili non abitativi, quali quelli rientranti nella categoria catastale a/10 – uffici e studi privati
allineazione all' imposta di registro- l'articolo 33 della circolare allinea la nozione di prima casca rilevante ai fini dell'applicazione dell'aliquota iva del 4 per cento alla definizione prevista dalla disciplina agevolata dell'imposta di registro. anche in questo caso, infatti, si applica l'aliquota agevolata del 2% per i trasferimenti di prime case, ad eccezione delle categorie catastali a1, a8 e a9

mercoledì 7 gennaio 2015

mutui sospesi fino al 2017, la nuova moratoria prevista nella legge di stabilità 2015...

la legge di stabilità 2015 ha introdotto una moratoria fino al 2017 per i debiti bancari di piccole e medie imprese e di famiglie. la sospensione riguarderà solo una parte della rata del mutuo, quella relativa alla quota capitale e non quella che riguarda la quota interessi
il testo integrale del comma 246 della legge di stabilità 2015, pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 29 dicembre, recita quanto segue: "al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/ce della commissione, del 6 maggio 2003, il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017"
si tratta del risultato dell'emendamento proposto, in commissione bilancio della camera, da francesco cariello del movimento 5 stelle. i 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità si contano a partire dal 1° gennaio 2015, quindi le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale sono attese entro il 31 marzo 2015
queste nuove disposizioni, con buona probabilità, ricalcheranno quanto previsto dall'accordo tra abi e associazioni dei consumatori grazie al quale negli anni scorsi le famiglie hanno potuto beneficiare del congeramento dei mutui. un piano che ha consentito la sospensione dei rimborsi a quanti si trovassero in condizioni di particolare difficoltà
un pro che però ha il suo contro. le famiglie che, infatti, decideranno di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017 dovranno comunque considerare tre anni di interessi aggiuntivi, dal momento che la scadenza del mutuo slitterà di 36 mesi. come detto, infatti, ad essere sospesa sarà solo una parte della rata del mutuo, quella relativa alla quota capitale e non quella che riguarda la quota interessi

lunedì 5 gennaio 2015

a chi conviene il contratto rent to buy

il decreto sblocca italia ha regolamentato il cosiddetto "rent to buy", ovvero quel particolare contratto che permette di disporre immediatamente di una nuova casa con la possibilità di acquisto della stessa dopo un periodo di tempo e al prezzo preventivamente concordato dalle parti. un passo importante, in particolare in questo momento di crisi, con il quale si punta a facilitare l'acquisto di immobili. ma a chi conviene questo tipo di contratto?
- compratore: il "rent to buy" conviene a chi necessita, in tempi brevi, della disponibilità di un immobile e non ha i fondi sufficienti per acquistarne uno e/o non ha le garanzie per ottenere un mutuo e non vuole rivolgersi al mercato delle locazioni. con il "rent to buy" il futuro acquirente può ottenere l'immediato conseguimento dell'immobile diluendo nel tempo l'impegno finanziario. è, infatti, possibile imputare al prezzo di vendita tutto o parte dei canoni corrisposti durante il periodo di godimento dell'immobile precedente alla vendita
- venditore: il "rent to buy" conviene a chi non ha così tanta fretta e/o mancanza di liquidità e/o difficoltà a ottenere un mutuo. ma anche a quel venditore che vuole procedere all'acquisto di una nuova casa e alla vendita di quella di proprietà con maggiore calma e tranquillità. con il "rent to buy" il venditore può collocare velocemente il bene mettendolo a reddito
- i vantaggi del il "rent to buy": questa formula - disciplinata dall'art. 23 del dl n. 133/2014 - consente di bloccare il nuovo immobile cominciando a versare un canone periodico, evitando così di diventare allo stesso tempo proprietario di due diverse case, con conseguente imposizione fiscale, di avere più tempo per realizzare la vendita di quella vecchia a un prezzo più congeniale alle proprie aspettative e, conseguentemente, di evitare nell'immediato gli oneri finanziari derivati dall'accensione di un mutuo, diminuendo al contempo quello che sarà l'importo da richiedere in prestito per acquistare quella nuova
il legislatore ha previsto un contenuto contrattuale flessibile, lasciando alle parti la possibilità di stabilire autonomamente gli aspetti maggiormente caratterizzanti del rapporto negoziale: dall'ammontare del prezzo di acquisto alla durata del periodo di godimento del bene anteriore alla vendita, dall'importo e dalla periodicità dei canoni da anticipare al proprietario alla misura in cui gli stessi potranno poi essere scontati sul corrispettivo finale
nell'interesse del proprietario è stato previsto che l'accordo si risolva ove il futuro acquirente non paghi, anche non consecutivamente, un numero minimo di canoni, che può essere consensualmente stabilito dalle parti, ma che non può essere inferiore a un ventesimo del loro numero complessivo
in caso di risoluzione del contratto per inadempimento il proprietario dovrà quindi restituire la parte dei canoni imputata al prezzo di vendita, maggiorata degli interessi legali. in caso contrario, invece, il futuro acquirente dovrà restituire l'immobile e perderà il diritto di riscatto dei canoni, i quali saranno incassati dalla controparte a titolo di indennità, salvo diversa previsione contrattuale


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