il decreto sblocca italia ha regolamentato il cosiddetto "rent to buy",
ovvero quel particolare contratto che permette di disporre
immediatamente di una nuova casa con la possibilità di acquisto della
stessa dopo un periodo di tempo e al prezzo preventivamente concordato
dalle parti. un passo importante, in particolare in questo momento di
crisi, con il quale si punta a facilitare l'acquisto di immobili. ma a
chi conviene questo tipo di contratto?
- compratore: il "rent to buy" conviene a chi
necessita, in tempi brevi, della disponibilità di un immobile e non ha i
fondi sufficienti per acquistarne uno e/o non ha le garanzie per
ottenere un mutuo e non vuole rivolgersi al mercato delle locazioni. con
il "rent to buy" il futuro acquirente può ottenere l'immediato
conseguimento dell'immobile diluendo nel tempo l'impegno finanziario. è,
infatti, possibile imputare al prezzo di vendita tutto o parte dei
canoni corrisposti durante il periodo di godimento dell'immobile
precedente alla vendita
- venditore: il "rent to buy" conviene a chi non ha
così tanta fretta e/o mancanza di liquidità e/o difficoltà a ottenere un
mutuo. ma anche a quel venditore che vuole procedere all'acquisto di
una nuova casa e alla vendita di quella di proprietà con maggiore calma e
tranquillità. con il "rent to buy" il venditore può collocare
velocemente il bene mettendolo a reddito
- i vantaggi del il "rent to buy": questa formula -
disciplinata dall'art. 23 del dl n. 133/2014 - consente di bloccare il
nuovo immobile cominciando a versare un canone periodico, evitando così
di diventare allo stesso tempo proprietario di due diverse case, con
conseguente imposizione fiscale, di avere più tempo per realizzare la
vendita di quella vecchia a un prezzo più congeniale alle proprie
aspettative e, conseguentemente, di evitare nell'immediato gli oneri
finanziari derivati dall'accensione di un mutuo, diminuendo al contempo
quello che sarà l'importo da richiedere in prestito per acquistare
quella nuova
il legislatore ha previsto un contenuto contrattuale flessibile,
lasciando alle parti la possibilità di stabilire autonomamente gli
aspetti maggiormente caratterizzanti del rapporto negoziale:
dall'ammontare del prezzo di acquisto alla durata del periodo di
godimento del bene anteriore alla vendita, dall'importo e dalla
periodicità dei canoni da anticipare al proprietario alla misura in cui
gli stessi potranno poi essere scontati sul corrispettivo finale
nell'interesse del proprietario è stato previsto che l'accordo si
risolva ove il futuro acquirente non paghi, anche non consecutivamente,
un numero minimo di canoni, che può essere consensualmente stabilito
dalle parti, ma che non può essere inferiore a un ventesimo del loro
numero complessivo
in caso di risoluzione del contratto per inadempimento il
proprietario dovrà quindi restituire la parte dei canoni imputata al
prezzo di vendita, maggiorata degli interessi legali. in caso contrario,
invece, il futuro acquirente dovrà restituire l'immobile e perderà il
diritto di riscatto dei canoni, i quali saranno incassati dalla
controparte a titolo di indennità, salvo diversa previsione contrattuale
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