Confronta le migliori condizioni bancarie

lunedì 21 dicembre 2015

Legge di stabilità, leasing immobiliare anche per i privati...

Dal prossimo anno uno strumento in più potrebbe consentire di “aggirare” le difficoltà nell'ottenere un mutuo per acquistare immobili, prima abitazione compresa. Che diverrebbe di proprietà, però, solo più in là nel tempo. Attraverso il “leasing immobiliare”, già esistente, ma finora riservato alle aziende ed esteso alle persone fisiche da un emendamento alla legge di Stabilità, approvato in commissione bilancio alla Camera.

Come funziona il leasing immobiliare

La locazione finanziaria dell'immobile funziona esattamente come quella che siamo abituati a conoscere per automobili e macchinari. La banca o altro intermediario, presso la quale il soggetto interessato a entrare in possesso dell'abitazione, raccolgono le indicazioni di quest'ultimo e sottoscrivono l'obbligazione ad acquistare il bene (o, anche, a farlo costruire se ancora non esiste e vi siano tutti i permessi del caso).
La contro-obbligazione del soggetto, che assume il diritto di utilizzare l'immobile per un tempo predefinito, è il pagamento di un canone che tenga conto del prezzo d'acquisto (o di costruzione) e della durata del contratto. Al termine dello stesso starà a lui decidere se sborsare il corrispettivo per divenire effettivo proprietario dell'abitazione, una “maxirata finale” che si calcola scontando dalla cifra complessiva l'ammontare dei canoni pagati nel corso degli anni.

Vantaggi leasing immobiliare

Indubbi i vantaggi all'inizio: niente spese di istruttoria, né iscrizioni di ipoteche, dato che non viene concesso un vero e proprio finanziamento, niente notaio per il possibile futuro acquirente. Interverrà solamente in caso di effettivo riscatto finale.
Tra le altre caratteristiche favorevoli attribuite al leasing c'è quella diconsentire un “finanziamento” (anche se il termine non è totalmente appropriato) pari al 100% del valore dell'immobile. Cosa non del tutto vera, perché di solito si configura anche con una rata iniziale, che varia tra il 10 e il 30 per cento del prezzo pagato dall'intermediario acquirente. Somma di cui occorre disporre, dunque, per poter entrare nell'immobile.

Deducibilità leasing immobiliare

Vantaggi ci sono anche in tema fiscale. In particolar modo per gli under 35 con redditi sotto i 55mila euro, per i quali i canoni sono deducibili ai fini Irpef nella misura del 19% fino a 8mila euro l'anno e il riscatto finale fino a 20mila euro.

Svantaggi del leasing

Svantaggioso è, invece, l'orizzonte temporale. Negli ultimi anni i mutui sono diventati pressoché per la vita, con durate trentennali o, addirittura, quarantennali. La locazione finanziaria non supera i 20 anni, ma generalmente si attesta tra i 12 e i 15 anni. Questo significa pagamenti (mensili, ma più spesso bimestrali o trimestrali) più elevati. Durate più lunghe, inoltre, farebbero di sicuro perdere il confronto, sotto il profilo economico, con un mutuo.

Leasing o mutuo?

Con i tassi fissi ai minimi storici è difficile prevedere uno spostamento in massa verso il leasing. Ma potrebbe comunque essere una soluzione per chi proprio non ha i requisiti in regola per un mutuo ma è sicuro della sua solvibilità futura e tornare utile anche per altri, in differenti fasi di mercato.

martedì 27 ottobre 2015

Legge di stabilità, novità sulla casa...

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la tanto attesa legge di stabilità 2016. Confermando le promesse della vigilia, Renzi ha introdotto nel provvedimento importanti misure per la casa: l'abolizione delle tasse sulle prime abitazioni e la proroga del bonus ristrutturazioni
Legge di stabilità 2016 ristrutturazioni Anche per il 2016 viene rifinanziato il bonus ristrutturazioni. Le detrazioni passeranno dal 36 al 50%. Prorogato anche il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, così come l'ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica. Nel comunicato finale di Palazzo Chigi  "viene aumentata dal 36% al 50% la detrazione sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, confermando l'attuale livello di agevolazione. La detrazione viene mantenuta anche per l'acquisto dei mobili e di grandi elettrodomestici. Si conferma al 65% il cosiddetto 'ecobonus', la detrazione sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili".
Oltre a confermare le detrazioni dello scorso anno, c'è anche un'estensione degli incentivi agli ex Iacp per aumentare le prestazioni energetiche delle case popolari.
Legge di stabilità tasse sulla casa - Il nuovo provvedimento cancella la Tasi sull'abitazione principale e l'Imu sulle case di lusso e sui terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Via anche l'imposta sugli imbullonati, per un costo totale di oltre 4 miliardi. Per compensare il mancato gettito, sono garantiti trasferimenti ai sindaci. Parte del gettito verrà dall'Imu oggi pagata da capannoni e alberghi e che dall'anno prossimo verrà girata al fondo di solidarietà comunale.
In nome della "semplicità" l'anno prossimo Tasi e Imu sugli immobili diversi dall'abitazione principale continueranno a convivere e non saranno unificate.
Commentando ai microfoni di Radio 24, le misure approvate nel Consiglio dei Ministri,  Renzi ha detto che "non ci saranno aumenti di altre imposte dopo l'eliminazione dell'Imu". L'abolizione della Tasi sulla prima casa "non comporterà aumenti di altre imposte"

giovedì 10 settembre 2015

Acquisto casa dal costruttore: quali sono i rischi e come tutelarsi...

Acquistare una casa in costruzione può avere degli indubbi vantaggi - soprattutto un risparmio sul prezzo fino al 20% - ma anche dei rischi da non sottovalutare. In primis il pericolo che l'impresa fallisca e il compratore perda le somme versate in anticipo. Proprio per questa ragione è importante sapere quali sono le garanzie a disposizione del compratore e come fare per tutelarsi.
Se si ha intenzione di comprare una casa in costruzione è importante sapere che, in caso di fallimento dell'impresa edile prima della stipula dell'atto di trasferimento, solo i creditori dotati di garanzie reali sull'immobile (come ad esempio la banca che ha finanziato la costruzione concedendo un mutuo) possono far valere le proprie ragioni. Gli altri, compratori compresi, difficilmente potranno riavere indietro le somme già versate come caparra o acconto, a meno di non pagare due volte le somme già corrisposte.

Garanzie legislative per l'acquirente

L'acquirente ha però a disposizione una serie di tutele che le sono state fornite dal legislatore (dl 122 del 20 giugno 2005).
  1. obbligo garanzia fideiussoria - il costruttore è obbligato a prevdere la garanzia fideiussoria sulle somme versate in acconto dall'acquirente fino al trasferimento della proprietà. Senza la garanzia, il contratto si considera nullo. Grazie ad essa, il costruttre deve restiture all'acquirente tutte le somme riscosse.
    La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale: l'acquirente può rivolgersi subito alla banca o alla compagnia di assicurazione senza dover prima tentare di recuperare il credito presso il costruttore.
  2. Polizza decennale - il costruttore deve consegnare una polizza assicurativa di dieci anni come garanzia del risarcimento dei danni materiali derivanti da eventuale rovina dell'immobili o da gravi difetti di costruzione. La polizza ha effetto dal momento dell'ultimazione dei lavori.
  3. Contratto preliminare d'acquisto - deve contenere i dati di acquirente e venditore (dati anagrafici, partita IVA, ecc.), l’identificazione catastale dell’immobile, la descrizione  completa delle caratteristiche tecniche, eventuali convenzioni urbanistiche, vincoli o ipoteche, i tempi massimi di costruzione e consegna, il prezzo complessivo, le modalità di pagamento, eventuali Imprese appaltatrici, gli estremi della richiesta e del permesso di costruire e i dettagli della fideiussione.
  4. Diritto di prelazione-  in caso di vendita all'asta la legge garantisce all'acquirente il diritto di prelazione se la casa è adibita ad abitazione principale.
  5. Modalità di pagamento - si segue l'andamento dei lavori: il 6% del costo totale alle fondamenta, il 12% al completamento delle strutture portanti e il 13% alle pavimentazioni. Il saldo totale avverrà al momento del rogito

I Consigli dell'Associazione dei Consumatori europei

L'Associzione europea dei consumatori ha formulato una serie di consigli per chi acquista casa direttamente dal costruttore
  • Verificare l'affidabilità dell'impresa costruttrice
  • Visitare altre case costruite dalla stessa società
  • Accertarsi che il costruttore sia coperto da fideiussione bancaria e dall'assicurazione come prevede la legge.
  • Controllare che il suolo sia effettivamente edificabile e sia di proprietà del costruttore
  • Richiedere documenti e titoli abilitativi
  • Leggere con attenzione il capitolato dove devono essere indicati tipo e qualità dei materiali ed elenco delle dittà installatrici
  • Considerare le misure reali dell'immobile

lunedì 6 luglio 2015

Agevolazioni prima casa, quel che conta è la domanda di trasferimento entro i termini...

Anche se l’acquirente non ha effettivamente trasferito la propria residenza nell’immobile acquistato entro 18 mesi dalla stipula dell’atto, non si perdono le agevolazioni prima casa purché sia stata presentata al Comune la domanda di trasferimento entro i termini. A dirlo è la Commissione tributaria regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, con la sentenza 2485/67/15 depositata l’8 giugno 2015.
Questo il caso che ha portato alla sentenza. L’Agenzia delle Entrate ha notificato a una contribuente un avviso di liquidazione Iva relativo a un atto di compravendita di fabbricato. Secondo l’ufficio, l’agevolazione prima casa dell’Iva al 4% doveva essere revocata perché la contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel Comune dove era situato l’immobile entro 18 mesi dalla data di acquisto.
La contribuente ha dunque proposto ricorso in Ctp, sostenendo che la legge non richiede il materiale trasferimento nel fabbricato acquistato entro 18 mesi dall’atto, ma dispone che entro questo termine venga presentata al Comune domanda di trasferimento della residenza. La Ctp ha accolto il ricorso, affermando che la domanda di trasferimento della residenza era stata presentata nel termine, non essendo necessario per fruire dell’agevolazione il completamento della procedura amministrativa, ma il semplice avvio della stessa. L’Agenzia ha quindi proposto appello in Ctr.
La sezione staccata di Brescia della Ctr ha respinto l’appello dell’ufficio. Il collegio ha richiamato una recente ordinanza della Corte di cassazione (110/2015) che ha affermato il principio per cui, al fine dell’applicazione dei benefici prima casa, rileva la data in cui il contribuente abbia reso la dichiarazione di trasferimento nel Comune di nuova residenza; pertanto l’agevolazione spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta al momento dell’acquisto dell’immobile, non abbiano, entro i 18 mesi, ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato.
Applicando tale principio al caso in esame, i giudici hanno confermato la legittimità dell’operato della contribuente che, come risultava dagli atti, aveva presentato al Comune domanda di trasferimento nel termine imposto dalla norma. Ecco quindi il rigetto dell’appello dell’ufficio.
Si ricorda che i benefici fiscali prima casa fanno riferimento all’applicazione ridotta dell’imposta di registro, Iva e imposte ipotecaria e catastale e le condizioni per poterne godere sono le seguenti:
- l’immobile acquistato deve avere la destinazione abitativa e non deve essere di lusso;
- l’agevolazione è limitata a una sola abitazione e può goderne anche chi sia già in possesso di altra abitazione, purché precedentemente non acquistata con i benefici prima casa;
- l’acquirente deve avere la propria residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l’immobile. In alternativa, la legge 549/1995, come modificata dalla legge 388/2000, consente che l’acquirente si impegni e dichiari, al momento della stipula dell’atto, di voler trasferire tale residenza entro 18 mesi dall’acquisto, a pena di decadenza dal beneficio.

martedì 26 maggio 2015

Imu e Tasi, tutte le regole per la scadenza 2015 del 16 giugno

E' cominciato il conto alla rovescia per il pagamento della prima rata del 16 giugno dell'Imu e della Tasi. In mancanza di una local tax che unifichi le due imposte (che potrebbe arrivare nel 2016), varranno gran parte delle regole dello scorso anno. Ecco tutte le informazioni utili per la prima scadenza del 2015
  • Chi paga Imu e Tasi -  L'imposta municipale deve essere corrisposta dai proprietari di seconde case e di prime case di lusso (A/1, A/8 e A/9). Si considera abitazione principale, la casa utilizzata come dimora abiturale dal possessore e dal proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagragicamente. Oltre alla prima casa, sono esenti dal pagamento imu anche i terreni agricoli per imprenditori agricoli e coltivatori diretti e tutti i terreni che si trovano in comuni montani.
    La Tasi deve essere corrisposta per prima e seconda casa. Nel caso di casa in affitto l'imposta deve essere divisa tra proprietario e in una percentuale tra il 10 e il 30% dall'inquilino.
  • Mesi di riferimento Imu e Tasi -  Le imposte devono essere corrisposte in proporzione ai mesi di possesso nell'anno solare di riferimento e alla quota posseduta. Se ad esempio si è acquisto un immobile ad aprile 2015, le tasse si devono calcolare da aprile a dicembre dell'anno di riferimento. Deve essere considerato per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno quindici giorni
  • Base imponibille Imu e Tasi 2015 - Per quanto riguarda la base imponibile, in entrambi i casi si parte dalla rendita catastale, rivalutata dell 5% e moltiplicata per il coefficiente (che varia a seconda della tipologia immobiliare). Ci sono dei casi particolari in cui sono previste agevolazioni, ad esempio la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico
  • Calcolo Imu e Tasi - Per il calcolo dell'acconto, in caso di mancata delibera entro il 16 giugno, si applicano le aliquote relative allo scorso anno. Si deve tener conto delle opportune variazioni (rendita catastale, acquisto di un nuovo immobile). Le due rate di acconto e saldo devono essere di pari importo.
  • Aliquote Imu e Tasi - L'aliquota di base per l'Imu è il 7,6 per mille e il Comune ha facoltà di ridurla fino al 4,6 per mille o aumentarla al 10,6 per mille. Per quanto riguarda la Tasi, l'aliquota di base è dell'1 per mille, con un massimo del 2,5 per mille. Anche per quest'anno è garantita la facoltà dei Comuni di aumentare l'aliquota dello 0,8 per mille arrivando ad un massimo di 3,3 per mille e 11,4 per mille.
  • Metodo di pagamento Imu e Tasi - Imu e Tasi potranno essere versate con bollettino postale o con il modello F24. In quest'ultimo caso, sarà necessario inserire il codice tributo nella sezione "Imu e altri tributi locali"
Link Calcolo IMU

lunedì 27 aprile 2015

prestito vitalizio ipotecario in vigore dal 6 maggio, la legge in gazzetta ufficiale...

È stata pubblicata in gazzetta ufficiale e sarà in vigore a partire dal 6 maggio, la legge n 44 del 2 aprile 2015 che disciplina la nuova normativa sul prestito vitalizio ipotecario. questo strumento permetterà agli over 60 di ottenere un finanziamento garantito da un'ipoteca sulla casa senza perdere la proprietà della stessa
la nuova legge sostiutisce il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2015 con i commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12 quinquies, 12-sexies
in particolare, la legge stabilisce che " il  prestito  vitalizio  ipotecario  ha  per   oggetto   la concessione da parte di banche nonche' di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1ºsettembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di  finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi  e di spese, riservati a persone fisiche con eta' superiore  a  sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica  soluzione  puo' essere richiesto al  momento  della  morte  del  soggetto  finanziato  ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte,  la proprieta' o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano  atti  che  ne  riducano  significativamente  il  valore, inclusa la costituzione di diritti reali di  garanzia  in  favore  di terzi che vadano a gravare sull'immobile"

cos'è il prestito vitalizio ipotecario
il prestito vitalizio ipotecario è un contratto stipulato tra il proprietario di casa over 65 e una banca o una finanziaria con il quale il primo ottiene un finanziamento garantito da un'ipoteca. la somma ottenuta va dal 18 al 40% del valore dell'immobile a seconda dell'età del richiedente e delle aspettative di vita
il proprietario di casa potrà decidere di chiudere quando vuole il contratto, pagando alla banca il capitale ricevuto più gli interessi, oppure lasciare che siano gli eredi a liquidare il prestito vendendo la casa al finanziatore o rimborsando il prestito ottenuto con gli interessi maturati nel tempo


la normativa del prestito vitalizio ipotecario
in italia in realtà l'istituto del prestito ipotecario vitalizio esiste già ed è disciplinato dal dl 203 del 2005, ma fino al momento è stata poco praticabile a causa di una formulazione poco definita. la proposta di legge mira proprio a modificare il comma 13 della legge, al fine di rendere l'istituto del prestito vitalizio effettivamente praticabile. nel concreto le mofiche prevedono
  • la specificazione degli eventi che possono dar vita al rimborso integrale del debito in un'unica soluzione: morte del soggetto finanziato, trasferimento in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia, compimento di atti che ne riducano significamente il valore
  • possiblità di concordare al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi
  • agevolazioni fisclai per le operazioni di credito a medio o lungo termine, esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dall'imposta ipotecaria e catastale e dalle tasse sulle concessioni governative
  • ipoteca a garanzia dell'immobile- si prevede che il prestito vitalizio ipotecario sia garantito da ipoteca di primo grado sulla casa come per l'ipoteca bancaria, e che, se il finanziamento non viene integralmente rimborsato. dal cliente o dai suoi eredi- entro 12 mesi dagli eventi che obbligano al rimborso integrale in un'unica soluzione, la banca vende la casa a un valore pari a quello di mercato, usando il ricavato della vendita per estinguere il credito. ciò fermo restando il diritto degli eredi a ottenere l'eventuale differenza tra prezzo di vendita e debito da restituire
  • gli eredi del beneficiario hanno la possiblità di scegliere tra l'estensione del debito nei confronti della banca, la vendita dell'immobile ipotecario o l'affidamento della vendita alla banca mutuataria per rimborsare il credito

giovedì 2 aprile 2015

nuova sospensione mutui, ecco i requisiti per richiederla...

boccata di ossigeno per le famiglie in difficoltà che non riescono a pagare il prestito richiesto. arriva, infatti, una nuova moratoria sui mutui. l'abi e le associazioni dei consumatori - acu, adiconsum, adoc, cittadinanzattiva, confconsumatori, lega consumatori, movimento consumatori, movimento difesa del cittadino e unione nazionale consumatori - hanno firmato un accordo che prevede la sospensione della quota capitale per i finanziamenti alle famiglie, anche tenendo conto di quanto previsto dalla legge di stabilità
cosa prevede l'accordo - l'intesa, che è stata trasmessa al ministero dell'economia e al ministero dello sviluppo economico, prevede la sospensioneper un massimo di 12 mesi della sola quota capitale per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale che non rientrano nelle misure del fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa (fondo gasparrini)
chi può richiedere la sospensione - la sospensione dei termini può essere concessa per gravi motivi, quindi nei casi di cessazione del posto di lavoro, morte, grave infortunio o nei casi di misure di sospensione del lavoro e/o di ammortizzatori sociali anche qualora abbia ritardi di pagamenti fino a 90 giorni. la sospensione non comporta il pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo
obiettivo dell'accordo - con questa intesa i firmatari hanno voluto ampliare le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà nell'ambito del credito ai consumatori a medio e lungo periodo e hanno previsto tra i possibili beneficiari anche i soggetti che hanno subito sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro dovuta alla prolungata crisi economica
cosa succede a chi ha già beneficiato di una moratoria - l'accordo riapre i termini anche per sospendere i finanziamenti per le famiglie che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, purché la sospensione non sia stata richiesta nei 24 mesi precedenti

mercoledì 1 aprile 2015

5 indizi che vi aiuteranno a capire se un annuncio immobiliare è una truffa...

nessuno regala niente. quindi, se state cercando casa e improvvisamente trovate quella dei vostri sogni con un prezzo ben al di sotto rispetto a quello di mercato, non abbassate la guardia. probabilmente si tratta di una truffa
i tentativi di truffa nel settore immobiliare non mancano mai, così come in altri settori. i malintenzionati cercano sempre di gettare la loro esca dove pensano di trovare delle potenziali vittime e ora che tutto il mondo utilizza internet per cercare casa hanno focalizzato le loro strategie criminali proprio su questo mezzo
il modus operandi di questi truffatori che cercano di raggirare i clienti dei portali immobiliari è sempre lo stesso: il presunto proprietario dice di trovarsi all'estero e di non poter mostrare l'appartamento, poi richiede il pagamento del primo canone di locazione più uno o due mesi di deposito promettendo di inviare le chiavi (che l'inquilino non riceverà mai)
a quel punto, una volta ricevuto il denaro, interrompe ogni comunicazione e inizia a pensare alle prossime vittime. per non cadere nella rete di queste persone, ecco 5 utili consigli che aiutano a distinguere una buona offerta da una truffa
1. prezzi troppo convenienti: se siete alla ricerca di una casa in una determinata zona e trovate un annuncio che propone un affitto ben al di sotto del valore di mercato, fate attenzione. e non fidatevi se vi viene offerta una casa grande e ristrutturata a un prezzo che non viene proposto neppure per un monolocale in un quartiere poco ambito. le occasioni ci sono, i miracoli no
2. l'inserzionista chiede di essere contattato solo per posta elettronica: il telefono è lo strumento più diretto ed efficace per contattare il proprietario di un appartamento in affitto. la posta elettronica va bene, ma è meno veloce. e' raro che un proprietario non lasci il proprio recapito telefonico, tuttavia questo fatto da solo non vuol dire che l'annuncio sia per forza una truffa. bisogna solamente prestare maggiore attenzione
3. il proprietario non vuole incontrarvi di persona: le scuse possono essere molteplici, da un familiare in ospedale a un viaggio all'estero. raramente il proprietario di una casa o una persona di sua fiducia preferisce non incontrare il potenziale inquilino
4. viene chiesto denaro in anticipo: bisogna essere sospettosi quando qualcuno che non si è mai incontrato e con cui non si è mai parlato chiede di effettuare un pagamento anticipato. bisogna sempre visitare l'immobile e verificare di essere in contatto con il legittimo proprietario prima di firmare qualsiasi tipo di contratto o anticipare il denaro

5. errori ortografici o incoerenze nel linguaggio: i criminali che compiono questo tipo di truffe utilizzano i traduttori presenti sul web per scrivere il loro messaggio in lingue diverse e utilizzarlo nei portali immobiliari dei diversi paesi. bisogna sospettare quando ci si trova di fronte a un annuncio che presenta troppi errori ortografici e troppe incoerenze

giovedì 26 marzo 2015

"il rent to buy e l'affitto con riscatto sono due formule di acquisto completamente differenti"

comunemente utilizzati come sinonimi il rent to buy e l’affitto con riscatto sono due formule di compravendita diverse sia dal punto di vista contrattuale che concettuale. le principali differenze tra le due opzioni di acquisto alternativo, e come è possibile, in questo panorama già abbastanza complesso, inquadrare i neonati “contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobiliintrodotti dall’articolo 23 del dl sblocca italia

qual è la differenza tra rent to buy e affitto con riscatto?
spesso si confonde affitto con riscatto (che esiste già da tempo, dai tempi di amintore fanfani e del suo piano casa) e rent to buy che è invece una formula alternativa di acquisto proveniente dai paesi anglosassoni. la differenze tra le due formule è concettuale e contrattuale
dal punto di vista concettuale l’affitto con riscatto è una maniera di rateizzare, in tutto o in parte, il prezzo della casa. il rent to buy è un programma preparatorio all’acquisto, che dà al potenziale acquirente il tempo di allinearsi ai parametri richiesti dalle banche per la concessione di un mutuo. gli aspirante mutuatari possono impiegare i tre anni fino al momento del rogito per innalzare il loro livello di equity (ovvero il capitale iniziale richiesto al momento dell’acquisto) e creare uno storico di versamenti che rassicuri la banca sulla propria affidabilità come pagatore

e dal punto di vista contrattuale?
sul piano contrattuale l’affitto con riscatto è formato da un contratto di locazione affiancato a un contratto d’opzione d'acquisto. nel primo è di solito inserita una clausola che prevede il diritto del conduttore di poter acquistare il bene con un prezzo pattuito oggi e bloccato per un numero x di anni. nel caso in cui si vada ad esercitare il diritto d’acquisto i canoni di locazione in tutto o in parte sono riqualificati come acconto prezzo e sono scalati dal prezzo di vendita
nel rent to buy, c’è uno schema contrattuale doppio con un preliminare di compravendita collegato a un contratto di locazione. parte delle somma corrisposta dall’inquilino al venditore è destinata alla locazione, con un canone agevolato, e parte ad acconto prezzo come stabilito dal preliminare di vendita. non c’è una rivalutazione successiva delle somme versate, e questo permette di avere una situazione molto chiara dal punto di vista fiscale

l’articolo 23 dello sblocca italia  quale dei due contratti ha normato?
l’articolo 23 del suddetto decreto ha modernizzato l’affitto con opzione di acquisto tradizionale. in primis, introducendo un elemento positivo che è l’obbligo della trascrizione del contratto d'affitto con riscatto nei registri immobiliari, come un qualsiasi contratto di compravendita o compromesso. la trascrizione vale per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo non superiore a 10 anni
un secondo elemento positivo è quello di aver previsto un meccanismo grazie al quale parte delle somme corrisposte per il "godimento" del bene al momento del rogito notarile vengono imputate ad acconto prezzo

di quali aspetti stiamo parlando?
sicuramente quello di aver voluto ricondurre il tutto a una tipologia contrattuale a sé stante, completamente nuova dal punto di vista della giurisprudenza. sarebbe stato più semplice ed efficace, intervenire per migliorare le tipologie già esistenti, ad esempio, rendendo trascrivibile il contratto di opzione di acquisto (così come avviene negli stati uniti) ed il contratto di locazione.  inoltre, sono assenti quegli ammortizzatori e quei paracaduti che il rent to buy è in grado di offrire, grazie alla presenza di due distinti contratti anzinché di un contratto unitario

facciamo un esempio concreto
con un contratto unitario, se l’inquilino dopo un tot numero di anni non è in grado di andare al rogito, il contratto si dovrebbe risolvere e l’affittuario dovrebbe rilasciare l’immobile, con un’alta probabilità di arrivare a un contenzioso
nel rent to buy, nel caso in cui l’inquilino non fosse in grado di andare al rogito si apre per lui la possibilità di continuare con il contratto di locazione, perdendo, questo sì, le agevolazioni sul canone. o potrebbe uscire dal contratto recuperando le somme versate come acconto prezzo, semplicemente ricorrendo all’opzione prevista nel contratto di cedere la propria posizione contrattuale a un terzo soggetto

crede che la nuova normativa creerà un incremento di questa tipología contrattuale?
non credo che la nuova normativa creerà un incremento di questa tipologia contrattuale. questo perché, affinché la formula si sviluppi, deve essere sposata dagli agenti immobiliari. il problema di un contratto che prevede un’opzione di acquisto è che non da possibilità agli agenti di percepire una commissione sulla vendita al momento della stipula del contratto, quando percepirà solo una commissione sull’affitto. questo è iniquo per l’agente perché per concludere una compravendita con l’affitto con riscatto fa un lavoro analogo a quello realizzato per una vendita tradizionale

giovedì 12 marzo 2015

ipoteca immobiliare equitalia, la sospensione è possibile...

il giudice tributario può decidere la sospensione dell'ipoteca iscritta sulla prima casa del contribuente moroso. ad affermarlo è stata l'ordinanza 73/3/2015 della ctp reggio emilia, che ha accolto il ricorso presentato dallo stesso contro equitalia. il dl 69/2913 aveva già limitato la possibilità per l'agenzia di riscossione di eseguire i pignoramenti a pochi casi concreti
il caso in oggetto
equitalia aveva notificato al contribuente l'iscrizione di ipoteca immobiliare di proprietà per non aver provveduto al pagamento dei debiti tributari. l'atto precisava che si sarebbe provveduto inoltre alla vendita all'asta dei beni in mancanza del versamento integrale. il contribuente ha quindi presentato ricorso al ctp di reggio emilia chiedendo al giudice la sospensione degli effetti esecutivi, secondo quanto stabilito dell'articolo 47 del dlgs 546/1992 che stabilisce la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato se, dall'atto stesso, derivano per il contribuente danni gravi e irreparabili
in particolare per ottenere la sospensione è necessario che il contribuente dimostra due condizioni:
- che il proprio diritto appaia fondato già da una prima analisi sommaria (il cosiddetto "fumus boni iuris"),
- nel caso di mancato accoglimento della richiesta di sospensione egli subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile (periculum in mora)
sospensione ipoteca equitalia
nel caso in oggetto, il giudice ha rilevato che l'articolo 77 del dpr 602/1773 consente all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca solo per assicurare la tutela del credito da riscuotere, purché l'importo complessivo per cui procede non sia inferiore complessivamente a 20mila euro
per l'articolo 76 dello stesso decreto non può però dar corso all'espropriazione se l'unico immobile del debitore è adibito a uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente. da ciò la conseguenza che nemmeno in caso di mancato pagamento si sarebbe potuto dar luogo all'espropriazione dell'immobile
trattandosi proprio dell'unico immobile di proprietà del richiedente, l'attuazione dell'agenzia di riscossione avrebbe potuto cagionare un danno grave e irreparabile. pertando gli effetti dell'atto dovevano essere necessariamente sospesi
pignoramento prima casa equitalia
il decreto del fare oltre a vietare il pignoramento della prima casa (a meno che non si tratti di un'abitazione di lusso), stabilisce che in ogni caso non si possa procedere all'esproprazione forzata se il debito non ammonta almeno a 120mila euro. equitalia può però procedere all'iscrizione dell'ipoteca sebbene non possa eseguire la successiva esecuzione

fondo affitti 2015, disponibili 100 milioni di euro per l'emergenza casa

con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto (dl n. 47-2014) di ripartizione dei 100 milioni di euro per il 2015 destinati al fondo affitti, le regioni hanno ora a disposizione il denaro da trasferire ai comuni. il ministero delle infrastrutture ha sottolineato il fatto che il 25% delle assegnazioni a ogni comune è vincolato alla soluzione dei casi di sfratto esecutivo per fine locazione degli inquilini appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate

come funziona - il ministero ha fatto sapere che ogni comune ha 30 giorni per consegnare alle regioni l'elenco dei casi di sfratto per fine locazione interessati dalla norma; le regioni, poi, hanno altri 30 giorni per l'erogazione dei fondi ai comuni. successivamente il ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà copia del decreto di riparto al ministero dell'interno per quanto di sua competenza rispetto alle esecuzioni di sfratto e al ministero della giustizia per quanto di sua competenza riguardo alla possibile sospensione dello sfratto decisa dal magistrato in attesa della concreta disponibilità dei fondi da parte dei comuni

fondo_affitto_ministero_infrastrutture

martedì 10 marzo 2015

libretto impianto elettrico: che cos'è, a cosa serve e dove trovarlo...

il libretto di impianto elettrico punta a fornire al proprietario dell'impianto le istruzioni d'uso e manutenzione che gli consentano di aderire agli obblighi che il d.m. 22 gennaio 2008 n. 37 (riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifci) all'art 8, comma 2, gli attribuisce. lo sottolinea prosiel, l'associazione per la promozione della sicurezza elettrica che ha predisposto il documento
l'art 8, comma 2, dice: "il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite"
di cosa si tratta - il libretto d'impianto contiene tutte le istruzioni d'uso e manutenzione delle apparecchiature che formano l'impianto, le relative garanzie, e ogni informazione fornita dall'impresa installatrice per la sua migliore gestione affinché l'utente abbia la possibilità di adempiere i suoi obblighi e per ottenere le migliori prestazioni previste in tutta sicurezza. il libretto d'impianto indica, inoltre, la frequenza prevista dall'impresa installatrice per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale che l'impianto mantenga le caratteristiche di sicurezza e prestazione di progetto
dove trovarlo - per ottenere il libretto di impianto elettrico è sufficiente collegarsi al sito www.prosiel.it, dove è possibile scaricarlo gratuitamente in versione pdf compilabile. il libretto deve essere consegnato prima della vendita o dell'affitto dell'immobile. è, tuttavia, opportuno ricordare che non si tratta di un documento obbligatorio per legge
annunciando la nascita del libretto, claudio pecorari, coordinatore commissione innovazione prosiel, ha spiegato: "ci sono voluti, anche in questo caso, 9 mesi di gestazione. ne è nato uno strumento operativo ed utile, per tutti gli operatori di installazione elettrica residenziale e per gli utenti finali. dobbiamo utilizzarlo e farlo utilizzare per far crescere l'innovazione nel comparto installato elettrico italiano"

lunedì 9 marzo 2015

è arrivato il grande giorno: cos'è il quantitative easing di mario draghi...

il grande giorno di mario draghi è arrivato. lunedì 9 marzo entra infatti in vigore il quantitative easing, lo strumento di mario draghi per l'acquisto di bond sovrani che dovrebbe arrestare la deflazione e iniettare nuova liquidità nel mercato. ecco tutto ciò che c'è da sapere
  1.  quantitative easing, cos`è - si tratta di un massiccio PROGRAMMA di acquisto di titoli di stato, obbligazioni di istituzioni europee, titoli cartolarizzati e obbligazioni garantite (cover bond)
  2. quantitative easing, a cosa serve - il programma di draghi ha un duplice obiettivo: da una parte il massiccio acquisto di bond sovrani abbassa i tassi e fa salire i prezzi (con effetti a cascata sui rendimenti delle altre obbligazioni, bancarie e aziendali), dall'altro le banche si troveranno con una nuova liquidità disponibile
  3. quantitative easing, valore -  la bce acquisterà titoli dei paesi dell'aera euro per 60miliardi di euro al mese. di questi circa 45 saranno tioli di stato e per il resto si tratterà di titoli cartolarizzati o obbligazioni bancarie garantite. in totale 1140miliardi verranno immessi nel sistema finanziario dell'eurozona almeno fino al settembre 2016
  4. quantitative easing, come funziona - ad acquistare il 92% dei titoli saranno le banche centrali nazionali, mentre solo l'8% verrà acquistato direttamente dalla bce. la banca centrale di ogni paese, potrà acquistare solo titoli emessi da emittenti dello stesso paese. la bce potrà acquistare per un importo massimo che non superi il 33% del debito di ciascun paese

lunedì 23 febbraio 2015

le cinque domande che devi fare al tuo agente immobiliare quando visiti una casa che vorresti acquistare...

quando vogliamo acquistare un appartamento, l'esperienza di un agente immobiliare può essere il nostro migliore alleato e fare la differenza tra un investimento SICURO e uno disastroso. al momento cruciale della visita è fondamentale soffermarsi su ogni aspetto della casa, ma è altrettanto importante fare all'intermediario cinque essenziali domande
1) cosa le piace di più della casa? ogni settimana i professionisti immobiliari vedono decine di case e quest'esperienza ha permesso loro di sviluppare un occhio clinico per identificare rapidamente i punti a favore o in contro
2) c'è qualcosa che la preoccupa? questa domanda è ancora più importante della precedente. un agente immobiliare è in grado di valutare se la casa si adatta o meno alle esigenze del potenziale compratore, se il costo di mantenimento in futuro potrà essere eccessivamente alto o se il riscaldamento costerà una vera e propria fortuna
3) il prezzo si aggiusta a quello di mercato? i professionisti conoscono il prezzo degli immobili di una certa zona e quindi sanno perfettamente se il valore dell'appartamento in esame è consono a quello di mercato o se si tratta di un vero è proprio "affare"
4) da quanto tempo è in vendita la casa? una delle massime del mondo immobiliare è "se una proprietà è da troppo tempo sul mercato si deprezza". cerca di scoprire da quanto tempo la casa che ti interessa è sul mercato, se è appena stata messa in vendita o si tratta di un "invendibile" che ha il cartello "vendesi" da tempo immemorabile. in questo caso potresti spuntare un prezzo più vantaggioso in fase di trattativa
5) quanto costerà la ristrutturazione? molto spesso ci si accorge dei difetti di una casa che necessitano di un lavoro di ristrutturazione solo dopo aver concluso il contratto. è quindi fondamentale assicurarsi prima di concludere quali siano gli eventuali lavori di ristrutturazione e quale potrebbe essere la spesa da affrontare

venerdì 13 febbraio 2015

requisiti per usufruire delle agevolazioni prima casa...

chi acquista una casa da adibire ad abitazione principale può usufruire di agevolazioni, sempre e quando, rispetti alcuni requisiti. vediamo quali
dall'entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo del 21 novembre 2014, n175) si può usufruire di agevolazioni catastali quando l'abitazione non è di categoria catastale a1 (abitazioni di tipo signorile), a8 (abitazioni in ville) o a9 ( castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico)
ubicazione dell'immobile
per poter godere delle agevolazioni l'immobile deve essere ubicato
- nel territorio del comune in cui l'aquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza. la dichiarazione di voler stabilire nel comune suddetto la residenza deve avvenire nell'atto di acquisto. il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l'interssato rende al comune la dichiarazione di trasferimento
  • nel terrtorio del comune dove l'acquirente svolge la propria attività (anche quella svolta senza renumerazione)
  • se il proprietario si trasferisce all'estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l'attivià il soggetto da cui dipende
  • se l'acquirente è un cittadino italiano emigrato all'estero, nell'intero territorio nazionale purché l'immobile sia acquistato come  "prima casa" sul territorio italiano. la certificazione di residenza all'estero può essere certificata tramite l'iscrizione all'aire o da autocertificazione resa nell'atto di acquisto
agevolazioni prima casa forze dell'ordine
per il personale delle forze armate e delle forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa
dichiarazione per usufruire delle agevolazioni prima casa
per richiedere i benefici fisclai, inoltre, nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare
  • di non essere proprietario, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato
  • di non essere titolare su tutto il territorio nazionale- neppure per quote o in comunione legale- di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa
se nell'atto di compravendita, si è omesso tale dichiarazione, si può rimediare attraverso uno specifico atto integrativo, redatto secondo le formule giuridiche del precedente, in cui dichiara la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali
agevolazioni prima casa pertinenze    
i benefici per l'acquisto della prima casa, spettano anche nel caso di acquisto di pertinenze  (classificate o classificabili nelle categorie c/2, c/6 e c/7) dell'abitazione principale, anche nel caso in cui siano acquistate con atto separato
le agevolazioni sono fruibili limitatamente a una pertinenza per categoria catastale e devono essere destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell'abitazione principale

venerdì 6 febbraio 2015

atti di trasferimento immobiliare, cosa prevede il protocollo d'intesa tra ingegneri e notai

è stato firmato il protocollo d'intesa in materia di trasferimenti immobiliari tra il consiglio nazionale del notariato e il consiglio nazionale degli ingegneri. l'accordo prevede la redazione di una perizia tecnica dalla quale risulti l'esatta descrizione degli immobili, la conformità catastale allo stato di fatto e l'esame edilizio e urbanistico degli stessi
l'obiettivo dell'accordo firmato tra i due consigli nazionali è quello di rendere più sicuri i trasferimenti immobiliari anche sotto il profilo della regolarità urbanistica, edilizia e dell'agibilità, e al tempo stesso evitare possibili conteziosi
i contenuti della perizia
il protocollo prevede anche i contenuti minimi della perizia- che deve essere redatta da un ingegnere libero professionistà- e deve contenere l'indicazione degli accertamenti svolti e la descrizione dell'immobile oggetto del trasferimento, con tutti i dettagli utili quali l'ubicazione, la modalità di accesso dalla pubblica viabilità, la destinazione d'uso e le caratteristiche per i fabbricati nonché la destinazione urbanistica, la conformazione, la morfologia e l'estensione reale per i terreni
le indicazioni circa i contenuti minimi della perizia potranno essere integrati dagli ingegneri in relazione alle specifiche esigenze del caso concreto, e comunque, sempre in base alle ricerche del notaio
il notariato ha espresso la volontà di divulgare questo protocollo alle categorie aderenti alla rete delle professioni tecniche, un'organizzazione che raggruppa circa 600mila professionisti italiani tra ingegneri, architetti, chimici, periti agrari, agronomi, periti industriali, geometri e geologi, per spingere verso una larga adesione
a dicembre 2014, il consiglio nazionale del notariato aveva già firmato un protocollo facoltativo con il consiglio nazionale dei geometri per rendere più sicure le compravendite

martedì 20 gennaio 2015

cinque particolari che possono rovinare l'acquisto di un appartamento perfetto

il prezzo, la qualità, la grandezza delle stanze senza dubbio sono CARATTERISTICHE che pesano molto sulla scelta di una casa. però se vogliamo essere veramente soddisfatti dobbiamo considerare altri particolari
1) una vista orribile- alzare le tapparelle e vedere una parete di mattoni ci può davvero rovinare la giornata. è importante quindi cercare un APPARTAMENTOche ci permetta godere della VISTA di un parco, una montagna, un fiume...magari anche dello skyline di una grande città
2) terribili vicini- maleducati, rumorosi, con un esercito di bambini o animali da compagnia. se l'appartamento non è sufficentamente insonorizzato, ci aspettano trent'anni di sofferenza
3) la luce insufficiente- un magnifico giorno di sole...peccato però che la luce non arrivi alle nostre finestre perché l'appartamento è orientato al nord. ci sono PERSONE che diventano di buon umore solo vedendo la luce del sole e si deprimono al buio...vogliamo correre il rischio di vivere in penombra?
4) gli odori insopportabili- uscire sul balcone e respirare l'aria contaminata di una fabbrica vicina, o cosa ancor peggiore, fare perennemente ATTENZIONEalla direzione del vento perché si sa che prima o poi l'odore della discarica arriverà alle nostre finestre
5) rumori insopportabili- l'appartamento gode di una vista stupenda, i vicini sono incantevoli, è ben illuminato e si aspira l'odore di un CAMPO di rosmarini vicino..peccato però che ogni cinque minuti un aereo passa sopra le nostre teste per via di un aereoporto vicino

giovedì 15 gennaio 2015

agevolazioni fiscali prima casa, l'agenzia delle entrate aggiorna la guida "acquisto e vendita"

l'agenzia delle entrate ha aggiornato la guida "fisco e casa: acquisto e vendita", con le novità introdotte dal decreto sulle semplificazioni fiscali. gli aggiornamenti riguardano soprattutto i requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali prima casa e i casi in cui si perdono tali benefici fiscali. ma contiene anche informazioni sulleagevolazioni per chi acquista una casa da destinare alla locazione e sulle imposte sulla compravendita introdotte da gennaio 2014
agevolazioni prima casa 2015
i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni prima casa sono i seguenti
- l'abitazione non deve essere di categoria catastale a1( abitazioni di tipo signorile), a8 (abitazioni in ville) o a9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico)
- l'immobile deve essere ubicato
  • nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è situato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto. ai fini della corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato rende al comune la dichiarazione di trasferimento;
  • se diverso, nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, intendendo per tale anche quella svolta senza remunerazione, come per esempio le attività di studio, di volontariato e sportive (circolare 2 marzo 1994, n. 1);
  • se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende;
  • se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano. la condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’aire o può essere autocertificata dall’interessato mediante autocertificazione resa nell’atto di acquisto (ai sensi dell’articolo 46 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445).
  • per il personale delle forze armate e delle forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
per richiedere i benefici fiscali, inoltre, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare:
  • di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
  • di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
  • se, per errore, nell’atto di compravendita queste dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le stesse forme giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.
  • l'agevolazione spetta allo stesso modo per l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione qualora le stesse siano destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell’abitazione principale per il cui acquisto si è già beneficiato della tassazione ridotta; questo, anche quando la pertinenza è acquistata con un atto separato.
  • in ogni caso, la guida ricorda che il beneficio spetta per le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie c/2, c/6 e c/7, ed è fruibile limitatamente a una pertinenza per categoria catastale

giovedì 8 gennaio 2015

agevolazioni iva prima casa, novità dall'agenzia delle entrate

con la circolare n 31/e del 30 dicembre 2014, l'agenzia delle entrate ha introdotto importanti novità sui criteri per fruire delle agevolazioni prima casa ai fini iva. l'imposta sul valore aggiunto al 4% infatti si applica ora a tutti i trasferimenti di immobili non rientranti nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9, in conformità a quanto avviene già per l'imposta di registro
l'articolo 33 della citata circolare introduce importanti novità sui criteri per l'applicazione dell'agevolazione al 4% dell'imposta sul valore aggiunto.per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione al numero 21) della tabella a, parte ii, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972, l’aliquota iva del 4 per cento si applica – ricorrendo le ulteriori condizioni previste a tal fine (cfr. nota ii-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131) – agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:
- cat. a/1 - abitazioni di tipo signorile;
- cat. a/8 - abitazioni in ville;
- cat. a/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici
l’applicazione dell’agevolazione iva “prima casa” è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell’immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell’individuazione delle case di abitazione oggetto dell’agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili “di lusso”
stipula dell'atto di trasferimento- per poter usufruier dell'iva agevolata al 4% in sede di stipula dell'atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull'abitazione deve essere dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell'immobile nelle categorie che possono beneficiare del regime di favore  (cat. a/2 – abitazioni di tipo civile; cat. a/3 – abitazioni di tipo economico; cat. a/4 – abitazioni di tipo popolare; cat. a/5 – abitazioni di tipo ultra popolare; cat. a/6 – abitazioni di tipo rurale; cat. a/7 – abitazioni in villini; a/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi), oltre all’attestazione della sussistenza delle ulteriori condizioni prescritte per usufruire dell’agevolazione (cfr. nota ii-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)
resta inteso che l’agevolazione iva “prima casa” non trova applicazione in relazione ai trasferimenti di immobili non abitativi, quali quelli rientranti nella categoria catastale a/10 – uffici e studi privati
allineazione all' imposta di registro- l'articolo 33 della circolare allinea la nozione di prima casca rilevante ai fini dell'applicazione dell'aliquota iva del 4 per cento alla definizione prevista dalla disciplina agevolata dell'imposta di registro. anche in questo caso, infatti, si applica l'aliquota agevolata del 2% per i trasferimenti di prime case, ad eccezione delle categorie catastali a1, a8 e a9

mercoledì 7 gennaio 2015

mutui sospesi fino al 2017, la nuova moratoria prevista nella legge di stabilità 2015...

la legge di stabilità 2015 ha introdotto una moratoria fino al 2017 per i debiti bancari di piccole e medie imprese e di famiglie. la sospensione riguarderà solo una parte della rata del mutuo, quella relativa alla quota capitale e non quella che riguarda la quota interessi
il testo integrale del comma 246 della legge di stabilità 2015, pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 29 dicembre, recita quanto segue: "al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/ce della commissione, del 6 maggio 2003, il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017"
si tratta del risultato dell'emendamento proposto, in commissione bilancio della camera, da francesco cariello del movimento 5 stelle. i 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità si contano a partire dal 1° gennaio 2015, quindi le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale sono attese entro il 31 marzo 2015
queste nuove disposizioni, con buona probabilità, ricalcheranno quanto previsto dall'accordo tra abi e associazioni dei consumatori grazie al quale negli anni scorsi le famiglie hanno potuto beneficiare del congeramento dei mutui. un piano che ha consentito la sospensione dei rimborsi a quanti si trovassero in condizioni di particolare difficoltà
un pro che però ha il suo contro. le famiglie che, infatti, decideranno di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017 dovranno comunque considerare tre anni di interessi aggiuntivi, dal momento che la scadenza del mutuo slitterà di 36 mesi. come detto, infatti, ad essere sospesa sarà solo una parte della rata del mutuo, quella relativa alla quota capitale e non quella che riguarda la quota interessi