negli ultimi sette anni il mercato italiano ha vissuto una forte
crisi che ha segnato una brusca inversione di tendenza rispetto al boom
iniziato nel 1998. l'ufficio studi di tecnocasa ha ricostruito
l'evoluzione del mercato dal 2008 ad oggi, facendo emergere uno scenario
in cui mentre le grandi città conoscono una ripresa delle
compravendite, i centri minori sono ancora strangolati dalla crisi
2008-è l'anno di inizo della crisi immobiliare
(anche se nelle realtà geografiche del nord e del centro, la contrazione
dei valori era già iniziata nel 2007). le compravendite passanod da
806mila a 697mila (-15%)
2009- conosce una performance simile tra nord e sud,
mentre la flessione dei prezzi è meno forte al centro dato alla forte
contrazione dell'anno precedente. nel sud, le condizioni economiche più
svantaggiate diminuiscono la capacità di spesa dei potenziali acquirenti
provocando una discesa dei prezzi degli immobili e un aumento della
capacità di spesa
2010- l'andamento del mercato immobiliare è
abbastanza uniforme nelle diverse aree geografiche, con variazioni
percenutali dei prezzi abbastanza simili tra centro, nord e sud
2011: al nord inizia a diminuire la flessione dei
prezzi al nord. la sud invece parecchie città- come caserta, cosenza,
campobasso ed enna- registrano cali a due cifre
2012- quest'anno si registrano i cali più elevati. secondo l'ufficio studi di tecnocasa "la
distanza tra le richieste dei proprietari e la capacità di spesa dei
potenziali acquirenti aumenta sempre più e di conseguenza i prezzi
immobiliari dimininuiscono ancora. sono sempre le abitaizoni del sud
italia a registrare la contrazione più forte dei valori"
2013: continua la flessione dei prezzi degli
immobili, ma torna la voglia di comprare casa. i venditori inziano a
rendersi conto dei cambiamenti del mercato e sono più disponibili ad
abbassare le richieste, perché altrimenti rischiano di aumentare a
dismisura i tempi di vendita
2014: nel primo semestre del 2014, i prezzi sono
ancora in ribasso. a soffrire di più è il centro italia (-4,5%), seguita
dal sud (-3,3%) e dal nord (-2,3%). il segmento della prima casa
resiste bene, mentre ci sono segnali di contrazione per la domanda ad
uso investimento e per la seconda casa, a causa della forte tassazione
su questa tipologia di abitazioni
nell'analisi complessiva, dal 2008 ad oggi le abitazioni del sud
hanno perso in media il 22,3%, quelle del centro il 19,9% e quelle del
nord il 19,4%. a tenere meglio sono state le grandi città, mentre i
prezzi sono crollati nei piccoli centri
fonte
Confronta le migliori condizioni bancarie
giovedì 18 dicembre 2014
venerdì 5 dicembre 2014
fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, online il modulo per accedere al finanziamento (pdf)
è online sul sito del dipartimento del tesoro il modulo da compilare e presentare alle banche aderenti
per avere accesso al fondo di garanzia per l'acquisto o la
ristrutturazione della prima casa. il fondo con una dotazione di 650
milioni (che potranno essere incrementati con contributi di regioni e
altri enti o organismi pubblici) è destinato alle giovani coppie e ai
lavoratori atipici
fondo di garanzia prima casa come funziona
l'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013 n 147 ha istituito presso il ministrero dell'economia e delle finanze il fondo di garanzia per la prima casa. il fondo con una dotazione di circa 650 milioni serve per garantire l'accensione di mutui ipotecari per l'acquisto, la ristrutturazione o l'accrescimento di efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale
per accedere al finanziamento, i soggetti devono recarsi presso le filiali delle banche che aderiscono all'iniziativa e compilare il modello di domanda che sarà poi inoltrato telematicamente al consap, gestore del progetto. la richieste potranno essere presentate da fine dicembre sopo dopo che la banca abbia assicurato l'operatività a favore della propria clientela
fondo di garanzia prima casa, i requisiti
la garanzia è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale per un mutuo non superiore a 250mila euro e un tasso calmierato (tasso effettivo globale- teg non superiore al tasso effettivo globale medio-tegm, pubblicato trimestralmente dal mef). a farne richiesta potranno essere le seguenti categorie:
- coppie in cui almeno uno dei due coniugi non abbia superato i 35 anni
- genitori single con figli minore
- precari con meno di trentacinque anni d'età
- inquilini di alloggi sociali
i mutui sono destinati all'acquisto di immobili di superficie non superiore a 95m2 e non di lusso, sono escluse quindi le categorie catastali a1, a8, e a9. alla data di presentazione della domanda di mutuo, il richiedente non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquistati per successione o in uso gratuito a genitori o fratelli
fondo garanzie prima le banche aderenti
sul sito del consap è disponibile l'elenco dellle banche aderenti all'iniziativa in base al protocollo d'intesa
scarica il modello
elenco-banche-aderenti-20141126.pdf
fonte
fondo di garanzia prima casa come funziona
l'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013 n 147 ha istituito presso il ministrero dell'economia e delle finanze il fondo di garanzia per la prima casa. il fondo con una dotazione di circa 650 milioni serve per garantire l'accensione di mutui ipotecari per l'acquisto, la ristrutturazione o l'accrescimento di efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale
per accedere al finanziamento, i soggetti devono recarsi presso le filiali delle banche che aderiscono all'iniziativa e compilare il modello di domanda che sarà poi inoltrato telematicamente al consap, gestore del progetto. la richieste potranno essere presentate da fine dicembre sopo dopo che la banca abbia assicurato l'operatività a favore della propria clientela
fondo di garanzia prima casa, i requisiti
la garanzia è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale per un mutuo non superiore a 250mila euro e un tasso calmierato (tasso effettivo globale- teg non superiore al tasso effettivo globale medio-tegm, pubblicato trimestralmente dal mef). a farne richiesta potranno essere le seguenti categorie:
- coppie in cui almeno uno dei due coniugi non abbia superato i 35 anni
- genitori single con figli minore
- precari con meno di trentacinque anni d'età
- inquilini di alloggi sociali
i mutui sono destinati all'acquisto di immobili di superficie non superiore a 95m2 e non di lusso, sono escluse quindi le categorie catastali a1, a8, e a9. alla data di presentazione della domanda di mutuo, il richiedente non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquistati per successione o in uso gratuito a genitori o fratelli
fondo garanzie prima le banche aderenti
sul sito del consap è disponibile l'elenco dellle banche aderenti all'iniziativa in base al protocollo d'intesa
scarica il modello
elenco-banche-aderenti-20141126.pdf
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martedì 2 dicembre 2014
Affitti alle prostitute...sanzioni e quattro anni di reclusione...
Quanto costa affittare alle prostitute?
Diecimila euro di multa ma soprattutto 4 anni di carcere: questo è il salato conto che la giustizia ha presentato ad un abruzzese condannato per aver favorito la prostituzione, reato previsto e punito dall'art 3 comma 8 della L. 20/02/1958 n. 75 (c.d. "Legge Merlin", dal nome dell'Onorevole che ne presentò il disegno di legge). Benché infatti nel nostro Paese prostituirsi non sia un reato, lo è invece profittarsi dell'altrui meo meretricio, sfruttarlo e, appunto, favorirlo.
Ed è quest'ultima la condotta contestata all'imputato, il quale aveva concesso in affitto alcuni suoi immobili ad un gruppo di prostitute.
Ma il solo locare un'abitazione a chi la userà per esercitarvi il meretricio costituisce di per sé favoreggiamento?
La risposta, negativa, l'abbiamo già illustrata in altre occasioni (Quando l'affitto alla prostituta integra gli estremi del favoreggiamento?), l'ultima delle quali all'indomani di una recentissima pronuncia della Cassazione che ha ribadito questo concetto, la n. 7338 del 04/02/2014.
Affittare non significa necessariamente favorire. Con tale pronuncia infatti il Supremo Collegio ha infatti ricordato come "la mera stipula del contratto di per sé non integra la fattispecie criminosa, in quanto l'atto negoziale, in assenza di altre prestazioni accessorie, riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non costituisce diretto ausilio all'attività di prostituzione" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 7338 del 04/02/2014). (Carcere per chi affitta l'appartamento ad un gruppo di transessuali.).
Il che vuol dire che non risponde del grave reato di favoreggiamento il proprietario che mette a disposizione delle prostitute un proprio immobile, nemmeno se consapevole dell'uso che ne verrà fatto. Non sarà colpevole sempre che il canone di locazione sia onesto, in linea cioè con i prezzi di mercato: ciò poiché "la stipulazione del contratto non rappresenta un effettivo ausilio per il meretricio" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 28754 del 20/03/2013).
Ma allora perché una sentenza di condanna, peraltro anche così pesante? Se affittare non è reato, qual è stata la colpa del proprietario condannato a ben 4 anni di carcere?
La risposta è presto detta: la condanna è scattata perché egli ha fatto molto più che semplicemente affittare un appartamento ad un gruppo di prostitute
Il "quid pluris" che integra gli estremi del reato. Il solo affitto di un immobile, si diceva, non costituisce da sé una condotta penalmente rilevante, o meglio non è sufficiente a far scattare il reato di favoreggiamento, potendosi al più parlare in tal caso di tolleranza, punita dal comma 2 dello stesso art. 3 della L. 75/1958. Ma perché il locatore sia colpevole del delitto di favoreggiamento è invece necessario che faccia anche di più, che fornisca cioè "prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto ed in concreto agevolino il meretricio" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 33160 del 19/02/2013).
Tali prestazioni possono essere di vario genere, e passare da attività decisamente partecipative all'esercizio dell'attività di prostituzione (ad esempio l'esecuzione di inserzioni pubblicitarie, la fornitura di profilattici, la ricezione dei clienti: Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 7338/2014) a comportamenti decisamente meno invasivi ma ciononostante valutabili come aiuto, favoreggiamento alla prostituzione.
Tra questi vi sono quelli compiuti dal nostro imputato abruzzese, il quale infatti non si era limitato ad affittare a prezzo di mercato i propri immobili a delle prostitute, ben sapendo che queste avrebbero utilizzato gli appartamenti per il loro "lavoro", ma si era prodigato per favorirlo al massimo, addirittura predisponendo "un allestimento specifico degli appartamenti diretto a ottimizzare il loro utilizzo per la prostituzione, collocandosi letti matrimoniali anche nelle cucine" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 47387 del 18/11/2014).
Locatore di giorno, imprenditore della prostituzione di notte. Il Tribunale, con giudizio confermato in appello, ha verificato e ritenuto che il locatore, lungi dall'essersi limitato al solo affittare delle proprie abitazioni alle lucciole, era invece "colui che tirava i fili di tutta una organizzazione che favoriva l'attività delle prostitute sue inquiline" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 47387 del 18/11/2014).
Ciò è quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche che hanno inchiodato il locatore alle proprie responsabilità, derivanti non tanto dall'aver fittato a delle prostitute ma dall'aver fatto anche in modo che queste potessero, all'interno dei suoi appartamenti, svolgere al meglio il meretricio. Con ciò, quindi, favorendolo, proprio come vietato dal reato contestatogli che testualmente punisce "chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui" (art. 3 comma 8 della L. 75/1958).
Ed il prezzo di questa condotta, adesso lui lo sa, è davvero alto
fonte
Diecimila euro di multa ma soprattutto 4 anni di carcere: questo è il salato conto che la giustizia ha presentato ad un abruzzese condannato per aver favorito la prostituzione, reato previsto e punito dall'art 3 comma 8 della L. 20/02/1958 n. 75 (c.d. "Legge Merlin", dal nome dell'Onorevole che ne presentò il disegno di legge). Benché infatti nel nostro Paese prostituirsi non sia un reato, lo è invece profittarsi dell'altrui meo meretricio, sfruttarlo e, appunto, favorirlo.
Ed è quest'ultima la condotta contestata all'imputato, il quale aveva concesso in affitto alcuni suoi immobili ad un gruppo di prostitute.
Ma il solo locare un'abitazione a chi la userà per esercitarvi il meretricio costituisce di per sé favoreggiamento?
La risposta, negativa, l'abbiamo già illustrata in altre occasioni (Quando l'affitto alla prostituta integra gli estremi del favoreggiamento?), l'ultima delle quali all'indomani di una recentissima pronuncia della Cassazione che ha ribadito questo concetto, la n. 7338 del 04/02/2014.
Affittare non significa necessariamente favorire. Con tale pronuncia infatti il Supremo Collegio ha infatti ricordato come "la mera stipula del contratto di per sé non integra la fattispecie criminosa, in quanto l'atto negoziale, in assenza di altre prestazioni accessorie, riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non costituisce diretto ausilio all'attività di prostituzione" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 7338 del 04/02/2014). (Carcere per chi affitta l'appartamento ad un gruppo di transessuali.).
Il che vuol dire che non risponde del grave reato di favoreggiamento il proprietario che mette a disposizione delle prostitute un proprio immobile, nemmeno se consapevole dell'uso che ne verrà fatto. Non sarà colpevole sempre che il canone di locazione sia onesto, in linea cioè con i prezzi di mercato: ciò poiché "la stipulazione del contratto non rappresenta un effettivo ausilio per il meretricio" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 28754 del 20/03/2013).
Ma allora perché una sentenza di condanna, peraltro anche così pesante? Se affittare non è reato, qual è stata la colpa del proprietario condannato a ben 4 anni di carcere?
La risposta è presto detta: la condanna è scattata perché egli ha fatto molto più che semplicemente affittare un appartamento ad un gruppo di prostitute
Il "quid pluris" che integra gli estremi del reato. Il solo affitto di un immobile, si diceva, non costituisce da sé una condotta penalmente rilevante, o meglio non è sufficiente a far scattare il reato di favoreggiamento, potendosi al più parlare in tal caso di tolleranza, punita dal comma 2 dello stesso art. 3 della L. 75/1958. Ma perché il locatore sia colpevole del delitto di favoreggiamento è invece necessario che faccia anche di più, che fornisca cioè "prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto ed in concreto agevolino il meretricio" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 33160 del 19/02/2013).
Tali prestazioni possono essere di vario genere, e passare da attività decisamente partecipative all'esercizio dell'attività di prostituzione (ad esempio l'esecuzione di inserzioni pubblicitarie, la fornitura di profilattici, la ricezione dei clienti: Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 7338/2014) a comportamenti decisamente meno invasivi ma ciononostante valutabili come aiuto, favoreggiamento alla prostituzione.
Tra questi vi sono quelli compiuti dal nostro imputato abruzzese, il quale infatti non si era limitato ad affittare a prezzo di mercato i propri immobili a delle prostitute, ben sapendo che queste avrebbero utilizzato gli appartamenti per il loro "lavoro", ma si era prodigato per favorirlo al massimo, addirittura predisponendo "un allestimento specifico degli appartamenti diretto a ottimizzare il loro utilizzo per la prostituzione, collocandosi letti matrimoniali anche nelle cucine" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 47387 del 18/11/2014).
Locatore di giorno, imprenditore della prostituzione di notte. Il Tribunale, con giudizio confermato in appello, ha verificato e ritenuto che il locatore, lungi dall'essersi limitato al solo affittare delle proprie abitazioni alle lucciole, era invece "colui che tirava i fili di tutta una organizzazione che favoriva l'attività delle prostitute sue inquiline" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 47387 del 18/11/2014).
Ciò è quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche che hanno inchiodato il locatore alle proprie responsabilità, derivanti non tanto dall'aver fittato a delle prostitute ma dall'aver fatto anche in modo che queste potessero, all'interno dei suoi appartamenti, svolgere al meglio il meretricio. Con ciò, quindi, favorendolo, proprio come vietato dal reato contestatogli che testualmente punisce "chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui" (art. 3 comma 8 della L. 75/1958).
Ed il prezzo di questa condotta, adesso lui lo sa, è davvero alto
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