Quanto costa affittare alle prostitute?
Diecimila
euro di multa ma soprattutto 4 anni di carcere: questo è il salato
conto che la giustizia ha presentato ad un abruzzese condannato per aver
favorito la prostituzione, reato previsto e punito dall'art 3 comma 8
della L. 20/02/1958 n. 75 (c.d. "Legge Merlin", dal nome dell'Onorevole
che ne presentò il disegno di legge). Benché infatti nel nostro Paese
prostituirsi non sia un reato, lo è invece profittarsi dell'altrui meo
meretricio, sfruttarlo e, appunto, favorirlo.
Ed è quest'ultima
la condotta contestata all'imputato, il quale aveva concesso in affitto
alcuni suoi immobili ad un gruppo di prostitute.
Ma il solo locare un'abitazione a chi la userà per esercitarvi il meretricio costituisce di per sé favoreggiamento?
La risposta, negativa, l'abbiamo già illustrata in altre occasioni (Quando l'affitto alla prostituta integra gli estremi del favoreggiamento?),
l'ultima delle quali all'indomani di una recentissima pronuncia della
Cassazione che ha ribadito questo concetto, la n. 7338 del 04/02/2014.
Affittare non significa necessariamente favorire. Con
tale pronuncia infatti il Supremo Collegio ha infatti ricordato come
"la mera stipula del contratto di per sé non integra la fattispecie
criminosa, in quanto l'atto negoziale, in assenza di altre prestazioni
accessorie, riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non
costituisce diretto ausilio all'attività di prostituzione" (Cass. Pen.,
Sez. III, sent. n. 7338 del 04/02/2014). (Carcere per chi affitta l'appartamento ad un gruppo di transessuali.).
Il
che vuol dire che non risponde del grave reato di favoreggiamento il
proprietario che mette a disposizione delle prostitute un proprio
immobile, nemmeno se consapevole dell'uso che ne verrà fatto. Non sarà
colpevole sempre che il canone di locazione sia onesto, in linea cioè
con i prezzi di mercato: ciò poiché "la stipulazione del contratto non rappresenta un effettivo ausilio per il meretricio" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 28754 del 20/03/2013).
Ma allora perché una sentenza di condanna, peraltro anche così pesante?
Se affittare non è reato, qual è stata la colpa del proprietario
condannato a ben 4 anni di carcere?
La risposta è presto detta: la condanna è scattata perché egli ha fatto molto più che semplicemente affittare un appartamento ad un gruppo di prostitute
Il "quid pluris" che integra gli estremi del reato. Il
solo affitto di un immobile, si diceva, non costituisce da sé una
condotta penalmente rilevante, o meglio non è sufficiente a far scattare
il reato di favoreggiamento, potendosi al più parlare in tal caso di
tolleranza, punita dal comma 2 dello stesso art. 3 della L. 75/1958. Ma
perché il locatore sia colpevole del delitto di favoreggiamento è invece
necessario che faccia anche di più, che fornisca cioè "prestazioni
accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto ed in concreto
agevolino il meretricio" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 33160 del
19/02/2013).
Tali prestazioni possono essere di vario genere, e
passare da attività decisamente partecipative all'esercizio
dell'attività di prostituzione (ad esempio l'esecuzione di inserzioni
pubblicitarie, la fornitura di profilattici, la ricezione dei clienti:
Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 7338/2014) a comportamenti decisamente
meno invasivi ma ciononostante valutabili come aiuto, favoreggiamento
alla prostituzione.
Tra questi vi sono quelli compiuti dal
nostro imputato abruzzese, il quale infatti non si era limitato ad
affittare a prezzo di mercato i propri immobili a delle prostitute, ben
sapendo che queste avrebbero utilizzato gli appartamenti per il loro
"lavoro", ma si era prodigato per favorirlo al massimo, addirittura
predisponendo "un allestimento specifico degli appartamenti
diretto a ottimizzare il loro utilizzo per la prostituzione,
collocandosi letti matrimoniali anche nelle cucine" (Cass. Pen., Sez.
III, sent. n. 47387 del 18/11/2014).
Locatore di giorno, imprenditore della prostituzione di notte. Il
Tribunale, con giudizio confermato in appello, ha verificato e ritenuto
che il locatore, lungi dall'essersi limitato al solo affittare delle
proprie abitazioni alle lucciole, era invece "colui che tirava i fili di tutta una organizzazione che favoriva l'attività delle prostitute sue inquiline" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 47387 del 18/11/2014).
Ciò
è quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche che hanno inchiodato
il locatore alle proprie responsabilità, derivanti non tanto dall'aver
fittato a delle prostitute ma dall'aver fatto anche in modo che queste
potessero, all'interno dei suoi appartamenti, svolgere al meglio il
meretricio. Con ciò, quindi, favorendolo, proprio come vietato dal reato
contestatogli che testualmente punisce "chiunque in qualsiasi modo
favorisca o sfrutti la prostituzione altrui" (art. 3 comma 8 della L.
75/1958).
Ed il prezzo di questa condotta, adesso lui lo sa, è davvero alto
fonte
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