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lunedì 27 aprile 2015

prestito vitalizio ipotecario in vigore dal 6 maggio, la legge in gazzetta ufficiale...

È stata pubblicata in gazzetta ufficiale e sarà in vigore a partire dal 6 maggio, la legge n 44 del 2 aprile 2015 che disciplina la nuova normativa sul prestito vitalizio ipotecario. questo strumento permetterà agli over 60 di ottenere un finanziamento garantito da un'ipoteca sulla casa senza perdere la proprietà della stessa
la nuova legge sostiutisce il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2015 con i commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12 quinquies, 12-sexies
in particolare, la legge stabilisce che " il  prestito  vitalizio  ipotecario  ha  per   oggetto   la concessione da parte di banche nonche' di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1ºsettembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di  finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi  e di spese, riservati a persone fisiche con eta' superiore  a  sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica  soluzione  puo' essere richiesto al  momento  della  morte  del  soggetto  finanziato  ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte,  la proprieta' o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano  atti  che  ne  riducano  significativamente  il  valore, inclusa la costituzione di diritti reali di  garanzia  in  favore  di terzi che vadano a gravare sull'immobile"

cos'è il prestito vitalizio ipotecario
il prestito vitalizio ipotecario è un contratto stipulato tra il proprietario di casa over 65 e una banca o una finanziaria con il quale il primo ottiene un finanziamento garantito da un'ipoteca. la somma ottenuta va dal 18 al 40% del valore dell'immobile a seconda dell'età del richiedente e delle aspettative di vita
il proprietario di casa potrà decidere di chiudere quando vuole il contratto, pagando alla banca il capitale ricevuto più gli interessi, oppure lasciare che siano gli eredi a liquidare il prestito vendendo la casa al finanziatore o rimborsando il prestito ottenuto con gli interessi maturati nel tempo


la normativa del prestito vitalizio ipotecario
in italia in realtà l'istituto del prestito ipotecario vitalizio esiste già ed è disciplinato dal dl 203 del 2005, ma fino al momento è stata poco praticabile a causa di una formulazione poco definita. la proposta di legge mira proprio a modificare il comma 13 della legge, al fine di rendere l'istituto del prestito vitalizio effettivamente praticabile. nel concreto le mofiche prevedono
  • la specificazione degli eventi che possono dar vita al rimborso integrale del debito in un'unica soluzione: morte del soggetto finanziato, trasferimento in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia, compimento di atti che ne riducano significamente il valore
  • possiblità di concordare al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi
  • agevolazioni fisclai per le operazioni di credito a medio o lungo termine, esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dall'imposta ipotecaria e catastale e dalle tasse sulle concessioni governative
  • ipoteca a garanzia dell'immobile- si prevede che il prestito vitalizio ipotecario sia garantito da ipoteca di primo grado sulla casa come per l'ipoteca bancaria, e che, se il finanziamento non viene integralmente rimborsato. dal cliente o dai suoi eredi- entro 12 mesi dagli eventi che obbligano al rimborso integrale in un'unica soluzione, la banca vende la casa a un valore pari a quello di mercato, usando il ricavato della vendita per estinguere il credito. ciò fermo restando il diritto degli eredi a ottenere l'eventuale differenza tra prezzo di vendita e debito da restituire
  • gli eredi del beneficiario hanno la possiblità di scegliere tra l'estensione del debito nei confronti della banca, la vendita dell'immobile ipotecario o l'affidamento della vendita alla banca mutuataria per rimborsare il credito

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