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giovedì 2 aprile 2015

nuova sospensione mutui, ecco i requisiti per richiederla...

boccata di ossigeno per le famiglie in difficoltà che non riescono a pagare il prestito richiesto. arriva, infatti, una nuova moratoria sui mutui. l'abi e le associazioni dei consumatori - acu, adiconsum, adoc, cittadinanzattiva, confconsumatori, lega consumatori, movimento consumatori, movimento difesa del cittadino e unione nazionale consumatori - hanno firmato un accordo che prevede la sospensione della quota capitale per i finanziamenti alle famiglie, anche tenendo conto di quanto previsto dalla legge di stabilità
cosa prevede l'accordo - l'intesa, che è stata trasmessa al ministero dell'economia e al ministero dello sviluppo economico, prevede la sospensioneper un massimo di 12 mesi della sola quota capitale per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale che non rientrano nelle misure del fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa (fondo gasparrini)
chi può richiedere la sospensione - la sospensione dei termini può essere concessa per gravi motivi, quindi nei casi di cessazione del posto di lavoro, morte, grave infortunio o nei casi di misure di sospensione del lavoro e/o di ammortizzatori sociali anche qualora abbia ritardi di pagamenti fino a 90 giorni. la sospensione non comporta il pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo
obiettivo dell'accordo - con questa intesa i firmatari hanno voluto ampliare le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà nell'ambito del credito ai consumatori a medio e lungo periodo e hanno previsto tra i possibili beneficiari anche i soggetti che hanno subito sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro dovuta alla prolungata crisi economica
cosa succede a chi ha già beneficiato di una moratoria - l'accordo riapre i termini anche per sospendere i finanziamenti per le famiglie che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, purché la sospensione non sia stata richiesta nei 24 mesi precedenti

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